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Danni permanenti del professionista: il risarcimento è in base al reddito

Cassazione: il professionista che riporta danni permanenti dopo un incidente stradale ha diritto a essere risarcito, almeno sul fronte del danno attuale, sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate

Il risarcimento danni al professionista va corrisposto in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 17061/2017 dello scorso 11 luglio, accogliendo il ricorso di un professionista (dentista) investito da un automobile mentre era in moto.

Il ricorso del professionista verteva sul fatto che i giudici di merito avrebbero dovuto liquidare il danno attuale da lucro cessante (cioè quello per i potenziali guadagni già persi alla data della decisione) a consuntivo, cioè sulla base dell'effettiva flessione subita, risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per la Cassazione, la tesi è corretta, poiché il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione.

Pertanto, la Cassazione dispone che "il giudice del rinvio dovrà quindi operare due liquidazioni: la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile; la seconda, invece in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi".

In definitiva, la valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

Per quel che riguarda, invece, il danno futuro decurtato dei riflessi che la crisi economica avrebbe potuto avere sull'attività del dentista (altro motivo del ricorso), la Cassazione ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito respingendo il gravame della difesa dell'uomo.

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