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Danni da infiltrazioni d'acqua per lavori imperfetti: quando c'è concorso di colpa tra impresa e condominio

Se il CTU individua quale concausa delle infiltrazioni l’imperizia della ditta che esegue e del condomino che non ha protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo di copertura in occasione di un violento nubifragio, la colpa va divisa tra impresa e condominio

I danni da infiltrazione in condominio sono all'ordine del giorno e per questo la sentenza 4015/2022 del Tribunale di Napoli è sicuramente interessante per chiarire i perimetri di responsabilità, ne caso di perdite d'acqua da un terrazzo durante dei lavori di ristrutturazione, per:

  • l'impresa edile esecutrice dei lavori/appaltatore;
  • il committente/condomino;
  • il condominio.

Danni da infiltrazioni d'acqua per lavori imperfetti: quando c'è concorso di colpa tra impresa e condominio

La regola di base

Per costante giurisprudenza della Cassazione, osserva il Tribunale partenopeo, “l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 12476/12, 26002/11, 11757/11).

 

Il caso

In questo caso, non ricorre alcuna delle ipotesi che, alla luce del richiamato principio di diritto, possono fondare una responsabilità dei convenuti committenti (che sarebbero i condomini).

Infatti, il CTU ha individuato quale concausa delle lamentate infiltrazioni l’imperizia della ditta che stava eseguendo i lavori nel cespite di parte convenuta (che sarebbe il condominio) la quale non aveva protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo di copertura in occasione di un violento nubifragio.

Si tratta, quindi, di deficienze che, afferendo in maniera specifica alla fase esecutiva delle opere, sono da ascrivere esclusivamente alla negligenza dell’appaltatore.

Né, va detto, è stato neppure allegato e tanto meno provato che quest’ultimo abbia agito quale mero esecutore di direttive ad esso impartite dal committente. Del pari, non è stata in alcun modo neanche allegata una colpa dei convenuti, per avere affidato l’esecuzione delle opere ad una ditta palesemente inadeguata.

 

La responsabilità solidale

Per il Tribunale, in questo caso, ne consegue la responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa (cioè il condominio) in relazione ai danni cagionati all’attrice ai sensi dell’art. 2055 cod.civ..

Alla fine, quindi, i danni saranno divisi tra impresa e condominio, condannato alla eliminazione della concausa delle infiltrazioni allo stesso ascritta, provvedendo al rifacimento completo dell’imbocco della pluviale e della facciata condominiale nei pressi di tale imbocco, allo stato non ancora rimossa.

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