Data Pubblicazione:

Danni causati durante i lavori edilizi: come individuare le responsabilità del committente e dell'appaltatore

Cassazione: risponde il committente in caso di danni a terzi nel corso di lavori dati in appalto che sono stati causati dalla "cosa" su cui viene fatto l’intervento

Responsabilità del committente e dell'appaltatore: le differenze

Il committente deve rispondere dei danni causati durante i lavori edilizi: è questo l'importante principio affermato dalla Cassazione nella recente sentenza 23442/2018 dello scorso 29 settembre, riferita ai lavori di realizzazione di una bretella stradale dati in appalto da un comune, con allagamento a un immobile e ai beni mobili ivi contenuti.

Il Tribunale di Treviso ha ritenuto responsabile dei danni l'impresa appaltatrice e la Corte di Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del committente. I terzi danneggiati, allora, sono ricorsi in Cassazione, insistendo sulla responsabilità anche del committente e la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, ritenendo che il committente - cioè il comune - fosse responsabile.

La questione di diritto che viene posta con la censura in esame è quella dei presupposti necessari per affermare la responsabilità del committente per i danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto di lavori edili, con particolare riguardo all'appalto di opere pubbliche.

Committente, ditta appaltatrice, esecutore: una matassa intricata

Per la Corte d'Appello, il committente era esente da responsabilità in base all'art.2051 del Codice civile (responsabilità per cosa in custodia), in quanto l'aver affidato il cantiere all'impresa appaltatrice escludeva il rapporto di custodia sulla cosa che ha procurato il danno. Non sussisteva nemmeno responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 2050 del Codice civile perché l’attività pericolosa era svolta dalla società appaltatrice.

Di regola, nei confronti dei terzi danneggiati, risponde l'appaltatore che svolge in autonomia la sua attività. Ma, se i danni sono stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, ne risponde il proprietario/committente in virtù del rapporto di custodia di cui all'art.2051 del Codice civile, salva la prova a suo carico del caso fortuito.

L'autonomia dell'appaltatore

Il punto focale è quindi l'autonomia dell'appaltatore, che riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e la custodia del bene oggetto dei lavori

Secondo la Cassazione, "il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima".

Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità.

Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito. Con la semplice stipula di un contratto di appalto si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa.

In definitiva, l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.

Ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto.

Danni dell'appaltatore e del committente: il nuovo principio di diritto

La fattispecie dovrà pertanto essere riesaminata dalla corte di appello alla luce dei seguenti principi di diritto: "in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

 

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi