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Dal 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere NZEB

Inarrivo il decreto del MISE sulle prestazioni energetiche degli edifici che vigore dal 1 luglio 2015.

A ribadirlo il decreto del MISE sulle prestazioni energetiche degli edifici in dirittura d’arrivo e in vigore dal 1 luglio 2015.

Finalmente dopo il via libero della Conferenza Unificata dal 1 luglio 2015 entrerà in vigore il decreto che definisce i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Tra le varie cose, importante l’obbligo, a partire dal 31 dicembre 2020, per gli edifici di nuova costruzione di essere NZEB (Near Zero Energy Building); per quelli pubblici la deadline è fissato, invece, al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda invece i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, oltre alle norme dettate dalla Legge n. 9/91, il decreto segue le nuove disposizioni che, in estrema sintesi, stabiliscono quanto segue:

Determinazione: la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell’edificio, e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Classificazione degli edifici: in base alla loro destinazione d’uso. Se l’edificio è costituito da più parti appartenenti a categorie diverse, occorre considerarle separatamente (se non è possibile, si considera la destinazione d’uso prevalente).
Nuova costruzione: é l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del provvedimento, ma anche l’ edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione o, ancora, all’ampliamento;
Ristrutturazioni importanti: é l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dell’ambiente esterno ed ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
Riqualificazioni energetiche: sono gli interventi non riconducibili alle “ristrutturazioni importanti” che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio, e coinvolgono una superficie inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio. In questi casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
Deroghe: Sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio: la tinteggiatura) o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
- nel caso di interventi di riqualificazione energetica che prevedano l’isolamento termico della superficie opaca interna dell’involucro edilizio o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze sono incrementati del 30%.

La vera novità introdotta dal Decreto risiede nell’adozione dell’edificio di riferimento, cioè di un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Occorre evidenziare che a differenza di altri modelli di edificio di riferimento, il decreto prevede che la tipologia di generazione presente nell’edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell’edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento.
Nel decreto si stabilisce anche che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ENEA, dovrà predisporre uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento, con lo scopo di verificare le caratteristiche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali.
Per gli edifici non residenziali, tale studio dovrà comprendere i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all’interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.