Dal 10 aprile nuove disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
Dal 10 aprile nuovi obblighi per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
Nuovo decreto legislativo sulle disposizioni per la sicurezza degli impianti a gas combustibile
Adeguamento normativo nazionale alle disposizioni europee
A partire dal 10 aprile 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n.23/2019 relativo alle disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento normativo nazionale al regolamento UE 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.72 del 26 marzo, tratta la “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.”
L’articolo 2 definisce le modifiche alla legge n. 1083/1971, tra le quali l’aggiunta del comma: «Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»
L’articolo 3, invece, tratta le disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative, l’articolo 4 reca le disposizioni finali e l’articolo 5 è intitolato Clausola di invarianza finanziaria.