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Da Sismabonus a SuperSismabonus 110%: asseverazione prima dei lavori, congruità delle spese entro la fine

Agenzia delle Entrate: è possibile convertire in Superbonus una procedura avviata seguendo il modello del vecchio Sismabonus, purché venga presentata l'attestazione di congruità delle spese entro la fine dei lavori

Tornano - a grande richiesta - gli interpelli del Fisco sul Superbonus 110% e nella risposta 410/2021 del 16 giugno le informazioni sono piuttosto importanti in quanto si riferiscono al 'limite temporale' entro il quale vanno inviate le documentazioni sulla congruità delle spese, proprio per prendere la maxi-agevolazione.

 

SCIA, asseverazione classi di rischio sismico e SuperSismabonus

L'Istante, nello specifico, intende effettuare dei lavori riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore. Per farlo ha presentato in data 27 agosto 2020, presso lo Sportello Unico del competente Comune, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allegando alla documentazione anche l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B nel suo modello descritto dal D.M. 58 del 2017, rilevante ai fini della fruizione della detrazione di cui all'art.16 del DL 63/2013, predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale, in data 30 luglio 2020. La dichiarazione prevedeva il miglioramento sismico di 2 classi di rischio.

I lavori sono iniziati decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA ed i relativi pagamenti sono avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla fruizione del Superbonus 110%.

Si chiede quindi:

  • se è possibile accedere al SuperSismabonus in alternativa alle misure previste dal Sismabonus ordinario;
  • quale sia la corretta procedura da seguire e, precisamente, se debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.

Demo-ricostruzione ok, ma deve essere ristrutturazione edilizia

Dopo il solito, completo riepilogo sui requisiti del Superbonus, le Entrate entrano nella questione sottolineando che:

  • l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001;
  • considerato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, ai fini del Superbonus occorre, pertanto, che dal suddetto documento amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione edilizia.

L'asseverazione di congruità delle spese: chi, come, quando

L'AdE ricorda anche che, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, che devono anche dotarsi di una specifica assicurazione.

Per tener conto delle predette disposizioni, si è reso necessario aggiornare il DM del MIT 58/2017, che come modificato dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24, prevede all'articolo 3, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».

Successivamente, l'articolo 2 del DM 329/2020, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l'Allegato B del citato decreto 58/2017 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall'art.119 del DL Rilancio.

Da Sismabonus a SuperSismabonus 110%: asseverazione prima dei lavori, congruità delle spese entro la fine

Sismabonus e SuperSismabonus: le differenze delle tempistiche di asseverazione e attestazioni varie

Un passaggio molto interessante della risposta è quello dove si sottolinea che:

  • che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2 febbraio 2021 (RU n. 0031615), ha affermato che "l'asseverazione del progettista è formulata all'atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori. A fine lavori il direttore dei lavori assevera l'avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza, attesta l'avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del "Sismabonus"";
  • "ai fini del "Super sismabonus" è stabilito, analogamente al "Sismabonus", che "la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico", ma rispetto al "Sismabonus" la norma prevede che i primi due professionisti asseverano "altresì la corrispondente congruità delle spese". Quindi, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il "Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato;
  • il modelo B attuale, quindi, "contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del "Super sismabonus", tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese".
  • per il SuperSismabonus, "è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all'attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus", che di "Super sismabonus";
  • "cronologicamente, pertanto, l'asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente".

 

Attestazione congruità spese: ok entro il termine dei lavori

L'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus.

Qui entrano in gioco infatti:

  • il comma 13 lett. b dell'art.119, dove si stabilisce che "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese";
  • il successivo comma 13-bis, dove si stabilisce la predetta asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121". Si ritiene, pertanto, che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Allora, il nostro istante ha inviato la SCIA e l'asseverazione (nuovo Allegato B) per attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore il 27 agosto 2020. Per 'prendere' il 110%, quindi, dovrà produrre entro fine dei lavori anche l'attestazione della congruità delle spese.

Quindi, riepilogando:

  • 'prima dell'inizio dei lavori' bisogna consegnare SCIA e asseverazione (per il rischio sismico);
  • 'entro la fine dei lavori' bisogna presentare l'attestazione della congruità delle spese.

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