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Da lastrico solare a terrazzo e soppalco interno: per interventi minori non serve l'autorizzazione sismica

Consiglio di Stato: l'art.94-bis comma 4 del Testo Unico Edilizia dispone che, “fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)”

Se nella sentenza 1653/2021 il Tar Napoli si era espresso per l'intransigenza dell'autorizzazione sismica richiamando la sentenza 'madre' Ramacci del 2018 (ribadita peraltro nella sentenza della Cassazione 32865/2021), mentre nella 6548/2021 per la possibilità di ometterla (consentendo un mero deposito) in caso di opere non rilevanti a livello strutturale, il Consiglio di Stato nella recentissima pronuncia 6825/2022 del 4 agosto 'spiega' che l'autorizzazione sismica non serve per le opere non rilevanti, come indicato dall'art.94-bis del Testo Unico Edilizia.

Palazzo Spada quindi torna sul tema dell'autorizzazione sismica, 'cassando' un ricorso di un privato che paventava la mancata richiesta di autorizzazione per alcune opere edilizie (trasformazione di un lastico solare in terrazzo e soppalco interno) da parte di un condomino confinante.

Secondo la ricorrente, rispetto alle opere di cui al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica semplificata, difettava appunto l'autorizzazione sismica con la conseguenza che l'intervento doveva essere sanzionato con la demolizione.

Da lastrico solare a terrazzo e soppalco interno: per interventi minori non serve l'autorizzazione sismica

Interventi non rilevanti? Non serve l'autorizzazione sismica

Tralasciando la prima parte della pronuncia, relativa al diritto di impugnare un permesso di costruire altrui, passiamo ad esaminare cosa 'dice' il Consiglio di Stato sull'autorizzazione sismica per questo tipo di opera.

Per Palazzo Spada, infatti, la stessa formulazione dell’art. 94 bis prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione sismica solo per gli interventi definiti “rilevanti”.

Il comma 4 infatti dispone che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)”.

Ci si basa, continua la pronuncia, sulla perizia del C.T.U. secondo cui “non si rinvengono, allo stato, con riferimento sia alla proprietà ricorrente che resistente particolari e/o evidenti segnali fessurativi che possano rappresentare una sofferenza della struttura muraria che possa lasciar intendere, allo stato una compromissione della staticità dell’insieme e un pericolo concreto e attuale alle abitazioni dei ricorrenti”.

 

Trasformazione del lastrico solare in soppalco interno: in questo caso non è un'opera rilevante

Per il secondo aspetto viene in evidenza la stessa consistenza delle opere (trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno) che non consente di cogliere con intuitiva evidenza, ma al contrario di escluderla, la possibile ricaduta dell’intervento sull’equilibrio statico del fabbricato, che pertanto sfugge all’alveo applicativo della norma invocata.

Il soppalco in questione presenta, in effetti, delle caratteristiche che consentono di escludere l’utilizzo di materiali cementizi come emerge dalla relazione tecnica dell'ingegnere incaricato, ove si discorre di “Soppalco interno realizzato nel vano voltato in legno e ferro dimensioni m. 3,50 * m. 4,65”. Più precisamente, come descritto nella relazione di idoneità statica dell’architetto incaricato, “La struttura portante risulta così costituita da orditura principale in TRAVI ad U IPE 140 e orditura secondaria in n. 6 travi a doppio T IPE 120 con soprastante tavolato in lamellare di abete sp. 3 cm , nonché di una scala leggera di collegamento con tipologia strutturale similare al soppalco (scatolari e legno) il cui peso è di circa 0. 90 KN/mq”.

E’ quindi di tutta evidenza che non sono descritte parti in cemento che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull’assetto strutturale del fabbricato.

 

Da dove viene la 'minore' rilevanza? Dallo Sblocca Cantieri

In ultimo, aggiungiamo - andando a linkare un articolo di spiegazione delle novità apportate dal DL Sblocca Cantieri al TU Edilizia, dal quale appunto si è arrivati all'ultima formulazione dell'art.94-bis - che le modifiche hanno inserito l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

In definitiva, lo Sblocca Cantieri ha snellito le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia, classificando gli interventi come:

  • “rilevanti per la pubblica incolumità” (lett.a);
  • di “minore rilevanza” (lett.b);
  • “privi di rilevanza” (lett. c).

Gli interventi privi di rilevanza sono tutti quelli che "per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità". Ma, come abbiamo visto in apertura, la giurisprudenza (sia 'classica' che amministrativa) non è sempre concorde in merito...

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