Da fabbricato rurale a immobile abitativo: Bonus Ristrutturazioni 50% ok con indicazione del cambio d'uso
Il Bonus Ristrutturazioni edilizie al 50% è fruibile per interventi di 'trasformazione' anche eseguiti su un immobile rurale e quindi non residenziale, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti esplicitamente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso dell'immobile ristrutturato.
Il Bonus Ristrutturazioni (50%) è richiedibile anche per le ristrutturazioni edilizie per interventi su un immobile attualmente accatastato come fabbricato rurale ma che al termine dei lavori sarà utilizzato come abitazione.
Ristrutturazione edilizia da edificio rurale ad abitativo: serve un'indicazione esplicita nel provvedimento autorizzatorio
L'ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata su "La Posta di FiscoOggi", dove si evidenzia che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (articolo 31, comma 1, lettera d, della legge 457/1978).
Per questo tipo di interventi, anche se eseguiti su un immobile rurale e quindi non residenziale, si può 'prendere' l'agevolazione del 50%, in presenza di tutte i requisiti richiesti per la concessione del beneficio fiscale, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori di ristrutturazione (ad. es. permesso di costruire o SCIA) risulti esplicitamente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato (da fabbricato rurale ad abitativo).
Bonus Ristrutturazioni edilizie: breve riepilogo
Il Bonus Ristrutturazioni (agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio) è disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).
Esso consiste (come misura cristallizzata) in una detrazione dall'IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Quel 36% però attualmente è fissato al 50% fino al 31 dicembre 2024, con limite massimo innalzato a 96 mila euro sempre fino alla stessa data.
L'agevolazione è rivolta ai contribuenti, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra questi:
- i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento;
- i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili;
- gli inquilini;
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016).
Bonus Ristrutturazioni per il familiare convivente: quali regole?
Perché il familiare convivente poissa beneficiare dell'agevolazione, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura (o alla data di inizio dei lavori) e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.
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Cessione del credito e sconto in fattura: dal 17 febbraio 2023 non è più possibile
Dal 17 febbraio 2023, in virtù delle disposizioni del DL Cessioni (11/2023), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del TUIR, in linea di massima, non è più possibile optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito di imposta.
L'unica possibilità attuale è quindi quella di fruire direttamente del bonus.
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