D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 8 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Commento
L’articolo in commento trova applicazione nei riguardi di quei beni espressamente previsti dal Codice civile e qualificati come demaniali (cfr. artt. 822 e ss. c.c.) in quanto:
1) destinati a soddisfare quegli interessi collettivi;
2) facenti capo direttamente allo Stato o agli altri enti territoriali.
Nella sua formulazione succinta, la norma si limita a specificare che tutte le attività edilizie su aree demaniali sono soggette al rilascio di titoli abilitativi (concessioni, autorizzazioni, ecc…).
Vi è tuttavia da specificare che i privati che intendono realizzare interventi edilizi su beni demaniali devono preventivamente dotarsi di un atto concessorio da parte della competente autorità amministrativa in quanto la carenza di una concessione nega al privato la legittimazione a poter richiedere o a presentare il titolo edilizio (cfr. art. 11 TUE).
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.