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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 7 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Commento
La disposizione evidenzia una deroga rispetto al regime ordinario, infatti viene previsto che le norme regolatrici del Titolo II (sui titoli abilitativi) non trovano applicazione con riguardo:
lett. a): alle opere che necessitano, per la loro realizzazione, di un intervento di più enti territoriali (c.d. azione integrata o coordinata). In tal ipotesi, infatti, si predilige l’adozione dei c.d. accordi di programma (ex art. 15 l. 241/1990) anche attraverso meccanismi decisori pluristrutturata, come la conferenza, che sostituiscono la necessità del rilascio del titolo abilitativo. In tali ipotesi è comunque necessario l’assenso di tutte le varia amministrazioni coinvolte, in modo che sia garantita la massima trasparenza delle decisioni intraprese dai vari enti anche attraverso i meccanismi di pubblicità previsti espressamente da legge (art. 34, comma 4, d.lgs. n. 267/2000);
lett. b): alle opere pubbliche statali o di interesse statale. In questo modo sono espressamente espunto dal regime concessorio volto al rilascio del titolo abilitativo tutte quelle opere che sono ricollegate ad un interesse preminente, quello statale per l’appunto. La norma specifica, comunque, che anche i privati concessionari possono essere considerati quali enti rientranti nell’ambito di operatività della lettera, con la conseguenza che, in tale ipotesi, dovrà necessariamente trovare applicazione il meccanismo dell’accertamento di conformità rispetto alla prescrizioni edilizie ed urbanistiche previste ai sensi del D.p.r. n. 383/1994;
lett. c): alle opere pubbliche comunali che siano deliberate dalla Giunta o dal Consiglio previa validazione progettuale ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti pubblici.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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