T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.
1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
(comma così sostituito dall'art. 54, comma 2, lett. b), legge n. 221 del 2015 n.d.r).

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
(comma così sostituito dall'art. 54, comma 2, lett. b), legge n. 221 del 2015 n.d.r.)
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora artt. 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 n.d.r).
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) , anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 n.d.r).

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico.
3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
(alinea modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 n.d.r.)

a) (lettera soppressa)
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
(lettera modificata dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016 n.d.r.)

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
i) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 n.d.r.)

4. (comma abrogato n.d.r.)
4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento
Lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) nasce con lo scopo di snellire l’organizzazione degli uffici comunali e a favorire e semplificare i rapporti tra cittadino e P.A., fornendo al cittadino, privato o impresa, interessato alla realizzazione delle opere di riconversione, ammodernamento e ricostruzione di impianti produttivi, un solo interlocutore, evitando, quindi, di avviare molteplici procedimenti amministrativi davanti a diverse Autorità.
Dal punto di vista organizzativo, allo Sportello Unico dell’Edilizia viene affidato il compito di ricevere le domande ed istruire le pratiche, raccogliendo, qualora necessario, la documentazione in possesso di altre strutture amministrative.
In applicazione dei generali obblighi di semplificazione dell’attività amministrativa (art. 15, comma 1, d.P.R. n. 445/2000), l’art. 5 impone in capo allo Sportello Unico dell’Edilizia di reperire in maniera autonoma una serie di atti e documenti, agevolando in questo modo l’attività dei cittadini.
Viene, inoltre, informatizzato il processo di gestione delle pratiche, alle quali vengono assegnati dei numeri in progressione in maniera automatica, affinché queste vengano evase secondo un ordine cronologico, assicurando in questo modo la trasparenza dell’azione amministrativa.
Sempre in ottica di semplificazione, vengono apportati tagli drastici nei tempi necessari per l’istruttoria, al fine di garantire l’evasione tempestiva delle pratiche,
Con riferimento ai rapporti col cittadino, lo Sportello Unico dell’Edilizia è tenuto a fornire tutte le informazioni mantenendo un rapporto esclusivo e costante con il cittadino.
La piena realizzazione delle funzioni dello Sportello Unico dell’Edilizia ha incontrato alcuni ostacoli applicativi.
In primo luogo, è emersa una falla nel sistema dovuta alla mancata qualificazione professionale degli operatori, in particolare nei centri più piccoli ed alle carenze dal punto di vista della connessione digitale tra le strutture amministrative.
L’evoluzione tecnologica ha consentito, col tempo, a limitare queste carenze, ad esempio con il riconoscimento della validità giuridica della firma digitale, l’attuazione della interconnessione tra le banche dati della P.A., l’introduzione della posta elettronica certificata e dello SPID.
Rimangono, comunque, le criticità connesse alla costante mancanze di fondi che costringe molti progetti a non venire mai realizzati.
Una soluzione alla carenza di mezzi è la possibilità per i comuni di ricorrere ad uno Sportello Unico in forma associata con altri enti locali, ossia il c.d. Sportello Unico Distribuito.
Tale soluzione prevede la creazione, a livello comunale, di una Struttura Operativa Locale (S.O.L.), la quale fa capo ad una Struttura Operativa Centrale (S.O.C.).
La S.O.L. ha la funzione di acquisire la documentazione, avviare i procedimenti di propria competenza e rilasciare le autorizzazioni prescritte (ad esempio i titoli abilitativi).
Alla S.O.C. sono demandate le istruttorie più complesse, che necessitano contatti con altre amministrazioni e, pertanto, all’acquisizione di documenti e autorizzazioni che vanno oltre l’ambito comunale.
Lo Sportello Unico dell’Edilizia ha il compito di:
- Ricevere le domande relativa all’attività edilizia, istruire le pratiche, raccogliendo la documentazione in possesso da altri uffici comunali o altre P.A., e predisporre una bozza del provvedimento finale;
- Fornire ai cittadini le informazioni sull’attività edilizia, garantendo un rapporto continuativo ed esclusivo con l’utenza;
- Curare, anche attraverso conferenza di servizi, (artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990) l’acquisizione degli atti necessari al perfezionamento della pratica edilizia. Il suo ruolo, pertanto, è quello di gestire i rapporti con altri uffici della P.A. interessati, come gli uffici regionali per la realizzazione di opere in zona sismica; l’amministrazione miliare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia; autorità competenti per gli interventi su terreni confinanti con il demanio ovvero sottoposti a servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; autorizzazioni per le attività edilizie riguardanti immobili sottoposti a vincoli di paesaggistico ed ambientale o idrologico;
- Ricevere le richieste per la concessione di permessi di costruire, le istanze per le denunce di inizio di attività e, in generale, qualunque atto relativo l’attività edilizia (comprese le domande per l’agibilità). Lo Sportelo ha anche il compito di ricevere i progetti approvati dalla Soprintendenza, ai sensi degli artt. 36,38 e 46 del d.lgs. n. 490/1999, T.U. in materia di beni culturali.
- Rilasciare delle certificazioni attestanti le prescrizioni urbanistiche (certificato di destinazione urbanistica, certificato sugli usi civici, etc.)
- Informatizzazione degli archivi e delle procedure, con vantaggi per i cittadini nella gestione delle pratiche.
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), ai sensi del d.P.R. n. 160/2010, ha il compito di gestire i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio delle attività produttive e di presentazione di servizi, al fine di fornire al richiedente un unico riscontro in via telematica e in maniera celere al posto degli uffici comunali e delle amministrazioni pubbliche chiamate in causa nel procedimento, tra le quali quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico co-territoriale e al patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
In questo contesto, il comune:
- può esercitare le funzioni in forma singola o associata, o in convenzione co le camere di commercio;
- disciplina le procedure diretta a garantire l’integrazione tra lo SUAP e lo SUE;
- specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.

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