D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.
Commento
La norma in questione riprende il disposto dell’art.28 della legge n.89/1913 riguardante la legge professionale dell’Ordine notarile, il quale sancisce il divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” e costituisce un’eccezione al generale dovere gravante sui Notai, di cui all’art. 27 della stessa Legge, di prestare il proprio ministero ogni volta che ne siano richiesti.
A partire dagli anni ‘90, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un approccio progressivamente più circoscritto e restrittivo, che viene seguito ancora oggi, secondo quale il divieto in questione attiene soltanto ai vizi che diano luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportino l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto, ovvero la nullità relativa.
In particolare, è necessario che la nullità dell’atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi dunque intendere l’avverbio “espressamente” utilizzato nell’art. 28, L. n. 89/1913, nel senso di “inequivocabilmente”.
Di qui l’opportunità di esplicitare il riferimento alla Legge professionale relativa ai Notai.
L’art. 47 del T.U. sottolinea la responsabilità del notaio che abbia ricevuto degli atti nulli, facendo richiamo a due norme specifiche:
- l’art. 30 prevede l’ipotesi della lottizzazione abusiva. Il comma 2 prevede la nullità degli atti aventi ad oggetto terreni ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica;
- l’art. 46 prevede la nullità degli atti la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 ove l’alienante non dichiari gli estremi del titolo edilizio in base al quale esso è stato edificato.
Infine, l’art. 47 del d.p.r. 380/2001 al comma 2°, introduce un’esimente applicabile a tutti i pubblici ufficiali roganti, ampliando così il campo di applicazione limitato dal comma 1° ai soli notai, che in ottemperanza a quanto previsto ex art. 30, ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento o la divisione di terreni.
Occorre tuttavia far presente che il Testo Unico e la legge professionale 89/1913 operano comunque su piani diversi. Difatti il notaio, pur potendo contare su un eventuale sgravio di responsabilità derivante dal T.U., potrebbe comunque essere sottoposto al giudizio di responsabilità professionale da parte dell’Ordine di appartenenza.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.