D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 43 (L) - Riscossione
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Commento
L'art. 43, d.P.R. n. 380 del 2001 si limita a prevedere l'applicabilità delle particolari procedure di riscossione e, in particolare, a consentire che il Comune proceda alla riscossione dei relativi importi « secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate » dello stesso Ente. Si tratta, quindi, di una facoltà dell'Ente di avvalersi delle speciali procedure di riscossione coattiva e non di un obbligo. L'ente può in alternativa avvalersi delle normali azioni previste per l'esecuzione delle obbligazioni, tra cui la procedura di ingiunzione di cui all'art. 118 c.p.a. Ciò anche considerando che il ricorso agli ordinari meccanismi di tutela giurisdizionale, piuttosto che alle procedure di riscossione coattiva delle entrate, non può ritenersi lesivo delle garanzie di effettività della tutela giurisdizionale assicurate dalla Carta Costituzionale.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.