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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Commento
La norma in commento, seguendo la scia tracciata dal precedente art.39, attribuisce alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva, alla repressione degli abusi edilizi compiuti dai privati, ordinando la sospensione dei lavori o la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia.
L'intervento, essendo di natura sussidiaria, opera nel caso in cui il comune non abbia provveduto, nei termini stabiliti, alla demolizione delle opere abusive.
Il limite temporale previsto al 1° comma è di 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell’opera, ovvero dalla presentazione della SCAgi.
Tale lasso di tempo a ben vedere, contrasta con la nozione di abusività, in quanto non si comprende a tutti gli effetti, come un immobile abusivo possa essere dotato di tale certificazione.
Dalla lettura poi, si evincerebbe che tale prescrizione temporale operi soltanto per le Regioni, mentre i Comuni potrebbero ordinare la demolizione in ogni momento, trattandosi di un atto dovuto ed imprescrittibile.
La nozione di inerzia è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali, formatesi già in relazione alla previgente normativa. Pertanto, si può parlare di inerzia, non solo in mancanza di un qualsiasi atto comunale, ma anche in presenza di omissioni nell’adottare i provvedimenti opportuni, anche qualora il Comune avesse dato l’avvio ad una attività istruttoria senza adottare gli atti cui è tenuto per legge (TAR Lazio 85/836)
Il concetto è stato interpretato decisamente in maniera espansiva da parte della giurisprudenza, secondo cui, il potere sostitutivo regionale può esercitarsi qualora il Comune adotti, invece che i provvedimenti previsti ex lege, misure definibili extra ordinem (CdS sezione IV, 77/706)
Parimenti, il potere regionale si estende anche alla facoltà di ordinare la demolizione di opere costruite sulla base di una licenza annullata nel caso in cui, a seguito di tale annullamento, il Comune non abbia intrapreso le misure necessarie ad eseguire il provvedimento (TAR Abruzzo 81/461)
In relazione ai "termini stabiliti" menzionati dal primo comma della norma in commento, si nota che il Testo Unico non prevede un termine generale per l’iniziativa del Comune in relazione a tutte le fattispecie di abuso, scaduto il quale tale Ente possa ritenersi automaticamente inerte.
Ne consegue, quindi, che deve applicarsi la classica procedura dei poteri sostitutivi generali in virtù della quale il dirigente regionale competente assegna un termine entro cui il Comune deve provvedere e decorso il quale spetta alla Regione intervenire legittimamente con il suo potere repressivo.
La dottrina, invece, tende a non ritenere applicabili in via analogica i termini di cui all’art. 31, comma 8, del Testo Unico per gli abusi di carattere più grave in considerazione della specialità di tale disposizione rispetto alla norma in commento.
In proposito, si nota che, mentre l’art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’articolo in esame riguarda anche le opere che si pongano in contrasto con il permesso o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia.
Pertanto, per le ipotesi residuali disciplinate dall’art. 40, l’intervento sostitutivo deve avvenire previa fissazione di un termine a provvedere da parte della Regione nei confronti del Comune, il cui infruttuoso decorso consente l’azione repressiva regionale.
La norma, inoltre, non indica l’organo regionale competente all’esercizio del potere sostitutivo, ma sembra da escludere che tale organo possa essere identificato nel Presidente della Giunta regionale, in ossequio al principio che impone la divisione dei poteri di indirizzo politico da quelli di gestione.
L’intervento della Regione, comunque, deve essere attuato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento, mentre nessun termine finale è previsto per quanto concerne i fabbricati privi di agibilità o per i lavori ancora in corso di esecuzione.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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