T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Commento
Oltre al più classico potere di annullamento del permesso di costruire spettante al comune, la legge riconosce anche alle regioni la possibilità di annullare il permesso di costruire utilizzato per la realizzazione di opere. In particolare, attraverso l’applicazione della norma in questione, possono essere annullati dalla regione entro 10 anni dalla data di relativa autorizzazione gli interventi realizzati che non siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (PRGC) o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente.
Il comma secondo prevede invece un termine perentorio in capo alla regione, a pena di decadenza, per esercitare il potere sanzionatorio. Nello specifico impone l’emissione del provvedimento di annullamento entro 18 mesi decorrente dall’accertamento delle violazioni urbanistiche o edilizie rilevate.
Tuttavia, la norma, per garantire una più ampia partecipazione, sempre al secondo comma prevede l’instaurazione di un contraddittorio tra l’amministrazione regionale preposta all’emanazione dell’atto demolitorio e gli altri soggetti coinvolti: titolare del permesso, proprietario della costruzione, progettista e amministrazione comunale. In particolare, in applicazione di tale diritto partecipativo, i suddetti soggetti possono presentare le loro controdeduzioni entro il termine indicato dall’amministrazione regionale all’interno della comunicazione.
Il comma 3 dispone invece in capo alla regione di poter ordinare la sospensione dei lavori mediante un provvedimento motivato (generalmente per ragione di urgenza e/o cautelari) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario a tutti i soggetti coinvolti di cui sopra, con eccezione per la sola amministrazione comunale per la quale non occorre la notifica ma la semplice comunicazione. L’ordine sospensivo ha però un limite temporale di efficacia, difatti lo stesso diviene inefficace se entro 6 mesi dalla notifica non segue il provvedimento (decreto) di annullamento del permesso. Inoltre, per garantire la massima trasparenza e pubblicità dell’ordine sospensivo e del decreto di annullamento, il comma 5 prevede espressamente che tali provvedimenti debbano essere pubblicati all’interno dell’albo pretorio del comune presso il quale sono state realizzate le opere.
Il successivo comma 4 prevede un ulteriore obbligo in capo alla regione che entro 6 mesi dal decreto di annullamento deve procedere con l’emanazione dell’ordine di demolizione delle opere.
Infine, il comma 5-bis specifica che la norma in esame trova anche applicazione con riguardo agli interventi edilizi assoggettati a scia che siano stati realizzati in maniera difforme dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o che siano comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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