T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro .
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.

Commento
La norma in commento si interessa dell’attività edilizia operata in assenza di preventiva presentazione della scia.
In particolare, il comma 1 prevede che la realizzazione di interventi senza presentazione preventiva della scia comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria quantificata nella misura pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile – parametrato sulla base dell’intervento realizzato - e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Il comma 2 prevede invece che se gli interventi realizzati senza scia afferiscono a restauri o interventi conservativi realizzati su immobili vincolati in quanto sottoposti a tutela l’amministrazione competente può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile, a cui si accompagna anche la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
Diversamente, il comma 3 prende in considerazione gli interventi effettuati su immobili – anche non soggetti a vincolo – ricadenti nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A del d.m. 1444/1968 (“parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”) in cui si apre un procedimento ad hoc. Viene previsto che il dirigente o il responsabile dell’ufficio dell’ente comunale debba richiedere al MIC un apposito parere relativo alla riduzione in pristino e alla sanzione pecuniaria.
Nel caso in cui il parere non venga reso da MIC, il dirigente o il responsabile provvede comunque con l’emanazione del provvedimento sanzionatorio, privo della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.
Il comma 4 si interessa invece della doppia conformità, infatti se l’intervento è assoggettabile a sanatoria al responsabile potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro. L’ammontare della sanzione viene stabilito dal responsabile del procedimento tenendo conto dell'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
Il comma 5 specifica invece che, ferme restando le previsioni di cui all’art. 23, comma 6, TUE, la spontanea presentazione della SCIA a intervento in corso comporta una sanzione pecuniaria fissa dell’ammontare di 516 euro.
Infine il comma 6 prevede una deroga al regime sanzionatorio penale previsto dall’art. 44 e TUE. Dispone infatti che la mancata presentazione della SCIA non comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 44 TUE.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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