T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

Commento
La disposizione in commento si interessa degli abusi realizzati all’interno di suoli del demanio o del patrimonio appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici.
Il comma 1 prevede espressamente che laddove sia commesso un abuso nelle predette aree, il dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale provvedono a diffidare il responsabile dell’abuso. Il mancato adempimento del responsabile al contenuto della diffida – che non può essere in alcun modo rinnovata per espressa volontà legislativa - comporta l’emanazione del provvedimento dell’ordine di demolizione con rimessione in pristino dei luoghi. Nello specifico, tale provvedimento deve essere notificato al responsabile nonché comunicato direttamente all’amministrazione territoriale proprietaria del suolo in cui è situato l’abuso.
In caso di inerzia da parte del soggetto destinatario dell’ordine di demolizione, opera ai sensi del comma 2 il potere sostitutivo dell’amministrazione comunale, la quale, a propria cura ma a spese del responsabile, esegue direttamente la demolizione.
Il comma 3 prevede invece un potere in autotutela in capo allo Stato e agli altri enti pubblici (territoriali e non) di poter irrogare una sanzione differente – dunque sostitutiva – di quella precedentemente adottata dall’amministrazione comunale. Va tuttavia ricordato che lo Stato o gli altri enti pubblici sovraordinati possono agire in autotutela solo mediante un provvedimento che sia adeguatamente motivato; dunque, retto da ragioni atte ad evidenziare l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico.
In ultimo, il comma 3-bis dispone che lo stesso procedimento delineato dalla norma trova applicazione anche con riguardo agli interventi sottoposti a scia nel caso in cui siano realizzate opere in assenza ovvero in difformità (totale o parziale) della segnalazione stessa.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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