T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.
2-ter. (n.d.r. comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera o), della legge n. 120 del 2020.

Commento

L’articolo in esame presuppone l’esistenza di un titolo abilitativo e la realizzazione, nel corso dei lavori autorizzati, di opere in parziale difformità dal progetto.
A norma del primo comma, le opere realizzate in parziale difformità del permesso di costruire devono essere rimosse o demolite a spese del responsabile entro il termine indicato dall’ordinanza del dirigente. Nel caso di mancata demolizione o rimozione, spetterà al Comune provvedere alla stessa sempre a spese del responsabile.
Nel momento in cui la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, si dovrà applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Il presupposto essenziale per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (cd. fiscalizzazione) si fonda su una relazione dettagliata da parte dell’ufficio tecnico comunale che in maniera oggettiva sotto il profilo strutturale attesta come sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione senza ledere la parte realizzata in conformità.
La disposizione in commento come previsto nel comma 2 bis si applica anche agli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività di cui all’art. 23 comma 01 TUE.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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