T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 3-bis (L) - Interventi di conservazione

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Commento
La norma in esame impone agli enti territoriali l’individuazione all’interno degli strumenti urbanistici degli edifici esistenti che non sono più considerati compatibili rispetto a quelli che sono gli indirizzi pianificatori espressi dall’ente stesso.
In questo modo gli enti sono incentivati a recuperare il patrimonio edilizio esistente evitando l’inutile consumo di nuovo suolo ancora inedificato.
Per garantire questi interventi di conservazione i Comuni interessati possono procedere alternativamente con l’espropriazione delle aree oppure con meccanismi di compensazione urbanistica (che ben potrebbe ricomprendere anche la perequazione urbanistica) in favore dei soggetti proprietari di tali aree.
Tuttavia, la norma non specifica cosa debba intendersi per “forme di compensazioni” con la conseguenza che, tutt’oggi, risulti lasciata una ampia (forse troppa) discrezionalità operativa in capo alle stesse amministrazioni comunali per l’attuazione degli interventi di conservazione.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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