D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art.22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
3. (comma abrogato) (n.d.r.)
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. (comma abrogato) (n.d.r.)
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Commento
L’articolo in commento, nel suo primo comma, stabilisce come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sia utilizzabile “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente” per la seguente tipologia di interventi: interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell’edificio, c.d. “pesanti”; interventi di ristrutturazione edilizia, c.d. “leggera” poiché non compresi nelle fattispecie indicate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del TUE, rubricato “interventi subordinati a permesso di costruire”.
Il secondo comma dell’articolo estende inoltre l’applicabilità della SCIA alle varianti in corso d’opera ai permessi di costruire, purché non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
non modifichino la destinazione d’uso, non modifichino la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio, non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Tali segnalazioni certificate di inizio attività, ai fini dell’attività di vigilanza svolta dall’Amministrazione comunale, sono a tutti gli effetti parte integrante del permesso di costruire principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Il comma 2 bis, stabilisce ancora come siano realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
L’ambito di intervento della SCIA, in ogni caso, può essere ampliato o ridotto dalle Regioni a statuto ordinario con apposita legge, come previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.
Il comma 6 precisa che, nel caso in cui l’intervento debba svolgersi su immobili soggetti a vincolo, occorrerà munirsi della preventiva autorizzazione necessaria.
Nell’ultimo comma viene comunque fatta salva la possibilità dell’interessato di chiedere il permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sottoposti a segnalazione certificata di attività, con esenzione dal pagamento del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 TUE, eccetto che per le ipotesi indicate nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 23 TUE.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.