T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Commento

Il Decreto Sviluppo n.70 del 2011 ha riformulato l’art.21 che disciplina l’eventuale impugnativa al silenzio – rifiuto prestato dall’amministrazione in ordine alla domanda di permesso di costruire.
L’attuale formulazione contiene un rinvio alle disposizioni regionali, adottate in attuazione delle previsioni costituzionali in materia di Governo del Territorio
Il suddetto articolo deve essere letto in combinato disposto con il precedente art.13, comma 2 del T.U., il quale prevede espressamente i poteri sostitutivi regionali, nel caso in cui il rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori venga ostacolato o ritardato senza un giustificato motivo.
La norma in questione tuttavia, non detta né la procedura da seguire né individua gli organi regionali competenti.
Per tale motivo occorre fare riferimento all’art.21 del T.U., dove attualmente l’intervento sostitutivo delle Regioni si manifesta con particolare riguardo all’annullamento del permesso di costruire.
A differenza dei poteri di autotutela del Comune, il potere sostitutivo attribuito alla Regione non comporta un riesame del precedente operato, ma è finalizzato a ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia.
Pertanto, l’interesse pubblico all’annullamento risulta in re ipsa; dove il potere di vigilanza e di controllo delle Regioni, così come previsto dalla concorrente competenza di pianificazione dell’uso del territorio, è finalizzato alla conservazione della situazione esistente rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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