T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

Commento

L’articolo in esame regolamenta la quantificazione degli oneri relativi al terziario.
Il Legislatore distingue tra due tipi di attività: quelle “industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”, disciplinate dal comma 1, e quelle attività “turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi”, disciplinate dal comma 2.
A seconda che il permesso di costruire sia relativo a costruzioni o impianti destinati all’attività di cui al primo comma oppure all’attività delineata al secondo comma viene applicato un regime differenziato per quanto concerne il contributo costruttivo, che è decisamente più favorevole per le attività industriali o artigianali, rispetto alle altre attività turistiche, commerciali e direzionali.
La determinazione sugli oneri dovuti avverrà sempre con delibera del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche regionali, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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