T.U. Edilizia
Data Pubblicazione:

D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Commento

L’articolo in commento esprime il principio secondo il quale il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo composto da due quote: gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione.
Il comma secondo del medesimo articolo 16 stabilisce come la quota relativa agli oneri di urbanizzazione debba essere corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e può essere anche rateizzata su espressa richiesta dell’interessato.
Viene anche lasciata la possibilità al titolare del permesso, in alternativa al pagamento della quota da destinare agli oneri di urbanizzazione, di provvedere direttamente all’esecuzione delle relative opere, in cambio di un parziale o totale scomputo della quota dovuta.
E’ necessario però che il privato nella realizzazione delle opere di urbanizzazione rispetti le modalità e le garanzie richieste dal Comune, il quale acquisirà le opere realizzate nella sua proprietà come beni del patrimonio indisponibile.
Le opere di urbanizzazione sono indentificate dal medesimo articolo 16 e sono distinte in opere di urbanizzazione primaria come le strade, le fognature, la pubblica illuminazione (vedi il comma 7 e 7 bis dell’articolo 16), e secondaria, tra le quali rientrano le scuole, chiese ed edifici religiosi, centri sociali e culturali (vedi il comma 8 dell’articolo 16).
L’entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata sulla base di tabelle parametriche regionali, che vengono compilate tenendo conto delle caratteristiche demografiche e territoriali dei Comuni secondo quanto previsto
Il comma 2-bis permette al titolare del Permesso di Costruire di realizzare le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, senza applicare il Codice degli Appalti Pubblici. Diversamente, per le opere di urbanizzazione primaria non funzionali e per le opere di urbanizzazione secondaria si applicano le ordinarie procedure previste dal Codice degli Appalti Pubblici.
Secondo la giurisprudenza, nel calcolo del valore delle opere bisogna tener conto sia delle opere di urbanizzazione primaria che secondaria, anche se appartenenti a lotti diversi, purché siano connesse agli interventi oggetto del permesso di costruire o alla convenzione di lottizzazione oppure ad altri strumenti urbanistici attuativi. Se il valore delle opere dato dalla somma delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria suddette risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria troverà applicazione il comma 2-bis dell’articolo in commento.
Il terzo comma inerente alla quota di contributo relativa al costo di costruzione stabilisce come il detto costo debba essere corrisposto non oltre sessanta giorni dalla ultimizzazione della costruzione.
La quantificazione del costo di costruzione viene lasciato alla competenza delle Regioni, che periodicamente definiscono il costo di costruzione per i nuovi edifici utilizzano come parametro di riferimento i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata.
Nel caso di interventi su edifici esistenti è lasciata ai Comuni una rilevante autonomia, riservando loro la facoltà di determinare il contributo di costruzione sulla base del costo effettivo degli interventi. Infatti, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, è facoltà dei Comuni stabilire che il contributo di costruzione per le opere di ristrutturazione edilizia sia inferiore a quello previsto per i fabbricati di nuova costruzione.

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più