D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Commento
L’articolo in commento disciplina il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, precisando però che lo stesso può essere rilasciato solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
Proprio perché consiste in un’eccezione della regola generale è necessario che vi sia la previa delibera del Consiglio Comunale che accerti i motivi di interesse pubblico che giustificano il permesso di costruire in deroga.
Il comma 1 bis stabilisce i limiti entro i quali è possibile rilasciare il permesso in deroga in relazione al mutamento della destinazione d’uso e alla ristrutturazione edilizia.
É necessario comunque il rispetto del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), della normativa sull’attività edilizia e delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.
Il comma secondo prevede, inoltre, l’invio agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7, L. n. 241/1990 che normalmente non è richiesta nell’iter ordinario di rilascio del permesso di costruire.
Il comma terzo indica infine, in modo tassativo, i parametri degli strumenti urbanistici derogabili, stabilendo che la deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti previsti dal legislatore in tema di densità edilizia (art. 7 d.m. 1444/1968), di altezza degli edifici (art. 8 d.m. 1444/1968) e di distanza tra fabbricati ( art. 9 d.m. 1444/1968).
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.