T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Commento

Il primo comma dell’articolo in commento individua il soggetto competente per il rilascio del titolo edilizio. Questo soggetto è il dirigente o il responsabile dello sportello unico edilizia (SUE).
Si ricordi che il SUE costituisce il punto di accesso unico per i richiedenti il titolo edilizio.
Il secondo comma attribuisce alle Regioni nell’ambito della propria autonomia legislativa, secondo le disposizioni dell’art. 21 del T.U.E., il compito di prevedere e normare i casi di inerzia nel rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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