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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

Commento

L’articolo in commento stabilisce come primo presupposto per il rilascio del permesso di costruire che lo stesso sia conforme agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico – edilizia vigente.
Il secondo presupposto ai sensi del comma 2 è quello che siano presenti o esista l’impegno, da parte dell’interessato, di realizzare nel prossimo triennio quantomeno le opere di urbanizzazione primaria. Viene anche ammessa la possibilità di rilasciare il permesso di costruire qualora sia lo stesso Comune ad aver previsto nel successivo triennio la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi una misura di salvaguardia che in sostanza è volta ad evitare che nei tempi necessari per l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, vengano compiute opere che sono in contrasto con la pianificazione in itinere. Si tratta di ipotesi in cui la pianificazione è stata adottata, ma non ancora approvata, comportando così la sospensione della domanda di permesso di costruire. La sospensione di ogni determinazione sulla domanda può avere una durata ricompresa tra i tre e i cinque anni decorrenti dall’adozione dello strumento urbanistico.

L’ultimo comma, infine, prevede una misura di salvaguardia regionale, azionabile mediante richiesta del Sindaco, nel momento in cui gli interventi edilizi già in corso o provvisti di titolo siano suscettibili di compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici in via di approvazione. Tale misura di salvaguardia si traduce sempre in una sospensione, questa volta dell’intervento edilizio che è già in corso o munito del titolo.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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