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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Commento

Il permesso di costruire a norma del comma 1 del presente articolo può essere rilasciato a colui che risulta essere titolare di un diritto reale (proprietario) o a chiunque ha titolo a richiederlo e quindi a tutti coloro che hanno con l’immobile una relazione giuridica qualificata, ovvero hanno un titolo di disponibilità sufficiente per realizzare l’attività edificatoria.
Il secondo comma specifica come il permesso di costruire sia trasferibile insieme all’immobile ai successori o aventi causa. In sostanza, il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile, sia per atti inter vivos che mortis causa, comporta l’automatico trasferimento del permesso di costruire.

Inoltre, il permesso di costruire risulta essere sia irrevocabile, che oneroso. La caratteristica dell’onerosità richiama necessariamente l’art. 16 TUE che disciplina per l’appunto gli oneri concessori.

Per quanto concerne invece l’irrevocabilità, la stessa non è altro che l’espressione del carattere autorizzatorio del permesso di costruire. L’amministrazione, infatti, si limita ad autorizzare l’esercizio di un diritto, lo ius edificandi, che è insito nello stesso concetto di proprietà.

L’ultimo comma del presente articolo ribadisce il principio secondo cui il rilascio del permesso di costruire fa salvi i diritti dei terzi. Ciò comporta che il terzo che per qualsiasi ragione vuol far valere i propri diritti ha sempre la possibilità di adire il Giudice ordinario al fine di ottenere il ristoro in forma specifica, con il ripristino dello stato dei luoghi, o per equivalente del danno subito, una volta accertata l’illegittimità del manufatto realizzato.

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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.

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