T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, , e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera b), legge n. 34 del 2022 poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)*
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.

Commento
Il Permesso di Costruire disciplinato dagli articoli 10 e segg. del TUE (D.P.R. 380/2001) che sostituisce la “vecchia” concessione edilizia è il titolo edilizio rilasciato dal comune in forma espressa e deve essere richiesto nel caso di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ovvero per i lavori che comportano una maggiore incidenza urbanistica ed ambientale.
In particolare, l’articolo 10 del TUE individua come interventi subordinati al permesso di costruire, i seguenti:
• Interventi di nuova costruzione;
• Interventi di ristrutturazione urbanistica;
• Interventi di ristrutturazione edilizia cd. “pesante” che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Si ricorda che per zone omogenee A si vuole indicare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Ai sensi del comma 2 e del comma 3 inoltre le Regioni hanno la facoltà di individuare autonomamente ulteriori interventi da sottoporre al preventivo rilascio del permesso di costruire e ancora possono stabilire con Legge quali mutamenti d’uso, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività.
Il Legislatore chiarisce, nel medesimo comma 3, come l’eventuale violazione della disposizione regionale che individua l’obbligo di ottenere il permesso di costruire non influisce sul regime sanzionatorio di cui all’art. 44 del T.U.E. rubricato “Sanzioni penali”.

*L’articolo 28, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2022), ha introdotto un’importante modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001), e al regime amministrativo di tale intervento (art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001). La nuova normativa riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione ovvero di ripristino degli edifici ricadenti in aree soggette per legge a tutela paesaggistica (c.d. aree legge Galasso), di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che viene ora qualificato di ristrutturazione edilizia anche in presenza di modifica dei parametri edilizi (sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, volume).
Con questa importante modifica è stata superata la precedente norma restrittiva che comprendeva nella ristrutturazione edilizia solo gli interventi che prevedessero una fedele ricostruzione e che costituiva un forte limite alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in un’ampia parte del territorio regionale. L’Art.14, comma 1-ter “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica” introdotto dal D.L. n.50/2022 convertito con Legge n.91/2022, ha ulteriormente modificato gli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) ridefinendo il concetto di ristrutturazione edilizia. Secondo le attuali disposizioni normative, è possibile eseguire ristrutturazione edilizia pesante (e non più come nuova costruzione) previa presentazione del Permesso di costruire o della Scia in alternativa al Permesso di costruire per gli interventi demo – ricostruttivi o di ripristino con diverse caratteristiche (sagome, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche , incrementi di volumetria) sugli immobili ricadenti nelle aree vincolate mediante decreto o piano paesaggistico art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico).
La norma, quindi, aggiunge al novero degli interventi di ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso di costruire, oltre ai già previsti interventi su edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali (territori costieri, fiumi, montagne oltre i 1660 metri di altezza sul livello del mare, parchi e riserve nazionali e regionali, territori coperti dalle foreste ecc.), anche gli interventi su edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Codice.
Si ricorda che tale ultima disposizione prevede che sono sottoposti a tutela per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. L’art. 10, comma 1, lettera c), del TUE (come da ultimo modificato dall’art. 28, comma 5-bis, lettera b), del D.L. n. 17/2022) dispone, nel testo vigente, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

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