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Cura Italia: tutte le proroghe in materia di prevenzione incendi ai tempi del Coronavirus

In una circolare, il Capo del corpo nazionale dei VVFF esamina nel dettaglio le norme inerenti la prevenzione incendi contenute nel decreto legge 18/2020

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Grazie alla circolare del 19 marzo 2020 del Capo del corpo nazionale dei VVFF, possiamo elencare le norme inerenti la prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (DL 18/2020). Il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:

  • art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee;
  • art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;
  • art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Attestazioni e omologazioni antincendio (atti amministrativi)

Con particolare riferimento all'art.103 i VVFF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare:
    1. le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del dpr 151/2011;
    2. i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015;
    3. le omologazioni dei prodotti antincendio;
    4. i termini (fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. 
Tutte queste attestazioni, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

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Procedimenti amministrativi e controlli

Passando al comma 1, nella fattispecie ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del dpr 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015: "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento".

Formazione antincendio

Come già segnalato in precedenza, infine, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
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