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Criteri ambientali minimi per l’edilizia: il mercato deve reagire

Criteri ambientali minimi per l’edilizia: il mercato deve reagire

È trascorso circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 sui Cam-Edilizia (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Dopo un periodo di sostanziale inerzia per quanto riguarda la sua applicazione da parte delle stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, per certi versi comprensibile, sono ora diversi i bandi che richiamano i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto e il mercato deve quindi essere in grado di fornire prodotti che rispettano i requisiti richiesti. Questo però ad oggi avviene solamente da parte di alcuni settori produttivi, mentre è necessario che tutto il comparto prenda coscienza di tale esigenza e la faccia propria, in quanto non ha carattere di estemporaneità, ma anzi rappresenta probabilmente solo un primo passo da parte della Comunità europea nella direzione di una maggiore attenzione alla sostenibilità.
Ricordiamo infatti che la realizzazione dei Cam e quindi anche del Cam-Edilizia, è stata effettuata in attuazione del Piano di azione nazionale (Pan-Gpp), in osservanza della procedura europea di Green Public Procurement (Gpp) alla quale devono allinearsi le amministrazioni pubbliche dei paesi membri. Con l’approvazione del “Collegato ambientale” alla legge di stabilità 2015 (legge 28 dicembre 2015 n. 221), recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, è stato introdotta l’obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali nazionali inserendo nei documenti di gara degli appalti pubblici le specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui Cam.
Lo scorso 28 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzette Ufficiale il decreto ministeriale 11 gennaio 2017 del ministero dell’Ambiente, con il quale è stato aggiornato l’Allegato I dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
Il nuovo testo, che annulla e sostituisce il precedente allegato, non ha portato sostanziali modifiche rispetto all’impianto generale del documento ma ha chiarito, almeno in parte, alcune ambiguità presenti nel precedente testo, per quanto questo possa essere ancora ulteriormente migliorato.
Tra le variazioni principali c’è senza dubbio l’allineamento del documento a quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 18 aprile 2016) all’art. 34. È ora chiaramente indicato che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel Cam per il 100 per cento del valore a base d’asta. Inoltre, le stazioni appaltanti possono fare ricorso ai criteri premianti indicati nei Cam-Edilizia nel caso di gare che fanno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per i produttori di massetti e pavimentazioni i criteri ambientali di particolare interesse sono naturalmente quelli contenuti nella sezione delle specifiche tecniche rivolte ai materiali.
L’aspetto ambientale del “contenuto di materiale riciclato” è presente in due criteri: il criterio generale (paragrafo 2.4.1.2), richiesto a tutti i componenti edilizi, che richiede una soglia del 15 per cento di materiale riciclato o recuperato per tutti materiali che concorrono alla realizzazione dell’edificio, di cui almeno il 5 per cento per materiali non strutturali; il criterio specifico (2.4.2.1), che richiede un contenuto di riciclato di almeno il 5 per cento per i calcestruzzi impiegati nell’opera. Per entrambi i criteri le evidenze accettabili per dimostrarne il soddisfacimento e che il fornitore del materiale deve fornire all’appaltatore in fase di esecuzione dei lavori sono: l’etichetta ambientale di tipo III (Dichiarazione ambientale di prodotto - Epd), l’etichetta ambientale di tipo II (asserzione ambientale autodichiarata conforme alla norma Iso 14021) convalidata da un organismo di valutazione della conformità e alcune certificazioni proprietarie di prodotto (tra le più note presenti in alcuni settori del mercato) o altre ad esse equivalenti.
Un ulteriore criterio specifico (par. 2.4.2.9) è destinato a pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni, del tipo coperture dure, rivestimenti suolo in legno o rivestimenti del suolo in materiale tessile. Questo criterio richiede che tali prodotti rispettino i criteri ecologici e prestazionali previsti dalle relative Decisioni 2010/18/CE, Decisioni 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (marchio Ecolabel UE). In questo caso l’evidenza che il materiale rispetta il criterio può essere il marchio Ecolabel UE o equivalente o una Epd purché riporti le medesime informazioni previste dalle Decisioni sopra richiamate.
Un ulteriore criterio d’interesse è quello relativo alla “Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico” (par. 2.2.6), contenuto nelle specifiche tecniche destinate alla progettazione per gruppi di edifici. Esso prevede, tra le altre richieste, che per le superfici esterne pavimentate d’uso pedonale o ciclabile (percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili) i materiali impiegati abbiano un valore del Solar Reflectance Index (Sri) di almeno 29. Fermi restando le norme e i regolamenti più restrittivi, questo requisito si applica anche alle strade carrabili e ai parcheggi negli ambiti di protezione ambientale (ad esempio parchi e aree protette) e pertinenziali a bassa intensità di traffico.
Infine, tra i criteri premianti si segnala quello relativo alla “Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione” (par. 2.6.5), che richiede che almeno il 60 per cento in peso dei materiali impiegati per l’intervento siano estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati, entro 150 km di distanza dal cantiere in cui sono messi in opera.
È ormai chiaro come la tutela ambientale e la sostenibilità rappresentino, non solo per il nostro settore, la direzione verso la quale il mercato deve necessariamente dirigersi. La maggior parte delle tematiche ambientali introdotte con i Cam-Edilizia non rappresentano elementi significativi di novità per coloro che hanno in passato già frequentato i protocolli volontari di sostenibilità degli edifici più famosi e internazionalmente riconosciuti, come Leed, Breeam, e lo stesso Itaca, così come per coloro che hanno seguito l’evoluzione delle normative di settore dei prodotti da costruzione. Il nostro sistema produttivo possiede le capacità umane e tecnologiche per affrontare questa sfida, che deve anche essere colta come un’opportunità di crescita e di rilancio per l’intero mercato.

  

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