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Criteri ambientali minimi per acquisti pubblici in edilizia: decreto in Gazzetta

Il testo aggiorna l'assetto dei criteri ambientali minimi (CAM) prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato e soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici

Sono stati aggiornati i cosidetti CAM, i criteri ambientali minimi per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia, arredi per interni e prodotti tessili. Il decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio, si riferisce per quel che riguarda la parte edilizia all'affidamento di servizi di progettazione e ai lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici.

Di fatto, i CAM si allineano al Nuovo Codice Appalti, agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico: si dispone che le stazioni appaltanti italiane inseriscano nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e contrattuali pubblicate nel decreto, comprensivo di tre Allegati, uno per tema. I criteri, inoltre, vanno tenuti in considerazione anche anche per la stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni delle PA, bisognerà nel concreto considerare l'inserimento naturalistico e paesaggistico, oltre ad aspetti inerenti la riduzione del consumo di suolo, l'approvigionamento energetico, l'impatto su viabilità e sistema idrico. Il progetto inoltre dovrà includere anche il piano di manutenzione dell'opera: nello specifico, dove si prevede nuova costruzione, inclusi i progetti di demolizione e ricostruzione, si deve prevedere un "piano per la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati".

Da lato del 'progettista', il decreto stabilisce la necessità di valutarne la capacità tecnica, con attribuzione di un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico - ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.
 
Le imprese, inoltre, devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, e assicurare il rispetto dei diritti umani e condizioni di lavoro idonee.