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Credito d’imposta 60% stanze a uso ufficio: ok anche per l'ingegnere o l'architetto sublocatari

Il bonus, previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, riguarda i contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978

Agenzia delle Entrate: il professionista che, per esercitare la propria attività, prende in subaffitto una stanza da adibire a studio all’interno di un immobile, può usufruire del credito di imposta del 60% sui canoni di locazione

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Chi usa come studio una stanza di un immobile, quindi, può accedere all’agevolazione per contrastare la crisi dovuta al Coronavirus.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con risposta 356 del 15 settembre, dove si chiarisce che il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio (art.28) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta anche in caso di sublocazione di una stanza compresa in un immobile, utilizzata per l’attività professionale, nel caso specifico di un avvocato e regolata dalla legge 392 del 1978.

E' chiaro che la norma si può estendere a tutti i tipi di professione.

Credito di imposta 60% affitti DL Rilancio: riepilogo

L'art.28 del DL 34/2020 (legge 77/2020) ha introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio della professione o dell’attività di impresa.

Vi accedono i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito una perdita del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

NB - sono ammessi anche i professionisti in regime forfetario.

Ok anche per le sublocazioni

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 356/2020, ha chiarito che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il professionista subaffitta una stanza all’interno di un altro immobile. Secondo il Fisco, anche se il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, esso conserva una autonoma rilevanza economica.

Quindi, si ritiene che l’istante possa accedere al beneficio previsto dall’art.28 del decreto Rilancio avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392/1978, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti, può usufruire del bonus locazioni fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta di cui all'art. 28.

LA RISPOSTA 356/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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