Crediti Superbonus: ok alla compensazione dei contributi per il personale distaccato in Italia
E' possibile utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus per compensare i crediti e i debiti per i relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative.
Una società estera che ha 'comprato' un credito Superbonus da un'azienda italiana può usare tale 'somma' per compensare (cioè pagare) l'INPS e l'INAIL dei sui dipendenti dislocati in Italia.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 478/2023 del 18 dicembre 2023, ribadendo che, una volta ceduto il credito derivante da Superbonus, esso può essere utilizzato in compensazione, come peraltro specificato anche nel recente DL Cessioni, che ha fornito in tal senso un'interpretazione autentica della norma.
L'impresa che vuole utilizzare i crediti in compensazione per pagare i contributi del personale
Il caso sottoposto all'esame del Fisco riguarda una società estera che si occupa dell'installazione di reti e sistemi di ingegneria, che fa parte dello stesso gruppo di un'altra società italiana, operante nei settori della ristrutturazione e del restauro, la quale ha maturato crediti di imposta Superbonus e bonus minori (Ristrutturazioni, Ecobonus, ecc) derivanti dall'applicazione dello sconto in fattura.
La prima società ha poi distaccato presso la seconda del personale altamente qualificato, mentre la seconda ha rimborsato alla prima i costi sostenuti per i propri dipendenti (salario base, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori).
Successivamente, la seconda società intende stipulare un contratto con la prima per la cessione diretta del credito di imposta di cui sopra: in virtù di questo accordo, la prima società acquisterebbe i crediti perpoi utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.
Si chiede quindi al Fisco se ciò sia possibile.
Utilizzo crediti edilizi in compensazione: le regole
L'Agenzia delle Entrate parte da un lungo excursus normativo dell'istituto della compensazione, a partire dai dettami dell'art.17 comma 1 del d.lgs. 241/1997, che è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art.2-quater del DL 11/2023 (Decreto Cessioni), secondo cui «[l]'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi».
Il Fisco richiama poi la circolare 27/E/2023, dove è stato chiarito che è possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l'impiego in compensazione di crediti d'imposta, anche derivanti da bonus edilizi.
Con riferimento al caso prospettato, proseguono le Entrate, si evidenzia che, in virtù delle regole apportate dal DL Cessioni, tra i crediti e i debiti per i quali è ammessa la compensazione rientrano quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
Stante quanto sopra, si ritiene, dunque, condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che l'istante può compensare i crediti di imposta cd ''edilizi'', acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto direttamente dal citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ovviamente, ricorda il Fisco, se si dovesse accertare un irregolare utilizzo dei crediti fiscali ai fini della compensazione dei debiti contributivi, la detrazione sarà revocata, con il conseguente recupero delle somme e l’applicazione di sanzioni e interessi.
LA RISPOSTA 478/2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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