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Covid-19: l'indennità assistenziale erogata delle Casse private ai professionisti è esentasse

Agenzia delle Entrate: l'indennità assistenziale straordinaria erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, a causa della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19, è esente da tassazione

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Non si pagano le tasse sull'indennità assistenziale versata dalle Casse Private (e quindi anche da Inarcassa nel caso di ingegneri e architetti) per supportare gli iscritti nell'emergenza Covid-19.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 395-2020, sulla base dell'interpello avanzato da un ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, che svolge le funzioni di previdenza e assistenza in favore di una determinata categoria.

NB - attenzione a non confondere questo tipo di indennità con quella prevista dal DL Cura Italia (art.44) per i mancati guadagni dei professionisti o delle partite Iva. In tal caso non si tratta di indennità assistenziali ma indennità economiche.

Cos'è l'indennità una tantum da Covid-19

L'Ente aveva adottato dei provvedimenti a supporto dei propri iscritti, deliberando l'adozione di una "indennità assistenziale straordinaria Covid-19 ", che prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall'autorità sanitaria competente, la quarantena o l'isolamento domiciliare obbligatorio. L'importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell'evento. Si chiede se tale indennità può non essere sottoposta a tassazione.

L'indennità assistenziale è esentasse

Il Fisco risponde positivamente, ricordando che, in merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato, che tali "erogazioni" non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente previdenziale di appartenenza.

Nel caso di specie, il Regolamento attuativo dell'Ente nel Titolo III, rubricato "Attività assistenziali", indica le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, tra le quali le "Provvidenze straordinarie" previste dal comma 1 dell'articolo 39, ai sensi del quale "agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (...), possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo".

Insomma, l'erogazione dell'indennità in esame, differenziata a seconda dello stato bisogno dell'iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare), costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell'Ente. Più precisamente, detta indennità, che trova il suo presupposto nello stesso Regolamento dell'Ente, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall'Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito e, quindi, è esente da tassazione.

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