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Covid-19 e professionisti tecnici: indennità 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio

Decreto Rilancio: ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l'indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo

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I professionisti iscritti alle Casse private, quindi anche ingegneri e architetti, riceveranno l'indennità di 600 euro 'arrivata' per il mese di marzo anche ad aprile e maggio, sempre in quella misura e in base a quanto disposto dal Decreto Rilancio - approvato dal Governo il 13 maggio 2020 - all'art. 81 dell'ultima bozza disponibile, che va a modificare l'art. 44 del Cura Italia cioè il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Le prime indicazioni

Nello specifico, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, si prevede di:

  • aumentare il Fondo di 850 milioni di euro (da 300 a 1.150 milioni);
  • concedere 60 giorni di tempo al MISE per il decreto attuativo - che libererà i 600 euro, consentendone l'erogazione - al posto dei 30 giorni precedenti.

Ricordiamo che decreto attuativo per i 600 euro erogati a marzo stabiliva stabilisce il riconoscimento dell'importo:

  • a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
  • b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

I paletti per l'assegnazione del contributo

Per il riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) titolari di pensione.

Quindi, riassumendo, il Decreto Rilancio abroga l'articolo del Cura Italia in base al quale l'indennità poteva essere corrisposta solo ai non pensionati e agli iscritti in via esclusiva a una Cassa ma mantiene l'incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e viene introdotta quella relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne deriva che dovrebbero avere via libera ad esempio i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuaria, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità.

Gli altri professionisti a Partiva Iva e i lavoratori autonomi

  • l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
  • ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di lavoro;
  • agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS;
  • le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
  • decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia) relativa al mese di marzo 2020.

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