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Covid-19 e contratti pubblici: l’esperienza inglese delle Procurement Policy Notes.

Come l’Italia, anche altri Paesi hanno previsto misure speciali per la gestione del sistema dei contratti pubblici a fronte dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

 

Pragmatismosemplificazione e flessibilità

Ricco di spunti è il caso inglese delle Procurement Policy Notes (PPN) predisposte dal Cabinet Office, organismo pubblico di supporto al Governo del Regno Unito, promotore di buone prassi e di vademecum a supporto delle stazioni appaltanti. 

Pragmatismo, semplificazione e flessibilità ispirano da sempre l’azione regolatoria del Regno Unito sul procurement, conseguenza anche di una virtuosa interazione tra il mondo accademico e gli organi politici.

L’approccio delle due note di marzo (nota del 18 marzo e nota del 20 marzo – traduzioni a cura dello Studio Legale Valaguzza) è strategicamente differente da quello Italiano. 

In Italia, la normativa, MIT e ANAC hanno deciso di concentrarsi principalmente sulla possibilità di sospendere le procedure già bandite o da bandirsi non riconducibili all’emergenza sanitaria (cfr. Dopo il MIT anche l’ANAC interviene sull’ART. 103 del DECRETO LEGGE CURA ITALIA). 

Nel Regno Unito, invece, si è scelto di concentrare il supporto alle amministrazioni con riferimento agli acquisiti urgenti, individuando le modalità consentite per accelerare le procedure e assicurare la qualità anche a fronte dell’emergenza sanitaria. 

In particolare, il Cabinet Office, illustrando gli strumenti a cui le stazioni appaltanti possono ricorrere per procurarsi beni, servizi e forniture di cui necessitino nell’emergenza, fa riferimento a:

  • (i) affidamento diretto per ragioni di estrema urgenza;
  • (ii) affidamento diretto per unicità del prestatore o per la presenza di diritti esclusivi;
  • (iii) rinuncia ad applicare un accordo quadro esistente o un sistema dinamico di acquisizione;
  • (iv) pubblicazione di un bando standard con tempi accelerati;
  • (v) proroga o modifica di un contratto già in corso di esecuzione.

Le indicazioni fornite, che valgono come vademecum operativo e non vincolano in alcun modo le stazioni appaltanti, approfondiscono analiticamente ogni possibile opzione, a beneficio di tutte le stazioni appaltanti, e chiariscono che la situazione emergenziale Covid-19 legittima l’utilizzo delle procedure che presuppongono l’urgenza. È significativo, per intendere l’approccio del Cabinet Office, che si forniscano alle stazioni appaltanti perfino dei modelli precompilati di giustificativi che si suggerisce alle stazioni appaltanti di conservare a dimostrazione della sussistenza dei requisiti derogatori.

Per quanto concerne invece i contratti che non siano stati stipulati per far fronte all’emergenza COVID, il sistema inglese guarda ad introdurre elementi di flessibilità, giustificati evidentemente dalla forza maggiore, a beneficio del sistema nel suo complesso.

Mentre in Italia giuristi e operatori si interrogano sulle conseguenze della riconducibilità del Covid-19 alla forza maggiore e sul “chi” debba supportare la maggiore onerosità dei contratti, il Cabinet Office avalla autorevolmente un approccio collaborativo, che valuti, tra l’altro, possibili modifiche all’oggetto dei contratti in corso, anche a favore delle imprese (incluse l’estensione dei termini di adempimento o le modifiche delle modalità di consegna), che consentano all’operatore di proseguire nelle proprie attività, conservando la propria remunerazione e rendendosi utile in questo momento critico. Così, per esempio, un contratto per il trasporto dei bambini nelle scuole, potrebbe essere legittimamente trasformato nel trasporto dei medici negli ospedali. 

Inoltre, il Cabinet Office esplicita la possibilità che le amministrazioni possano rinunciare ad esercitare diritti stabiliti in proprio favore nei contratti stipulati e/o accordare proroghe o altre agevolazioni agli operatori. Le stazioni appaltanti sono anche esortate a non interrompere o ritardare il pagamento dei propri fornitori, al fine di evitare che la crisi di liquidità possa portare al fallimento degli operatori economici più deboli della filiera. Sono conseguentemente ammesse anticipazioni, acconti e tempistiche di pagamento accorciate.

Il sistema inglese è l’emblema di un approccio al procurement molto diverso dal nostro, che cerca una leale collaborazione tra committenti ed appaltatori, nell’interesse evidente di tutti. Flessibilità, ricordiamocelo, non è sinonimo di illegalità.

 

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