Data Pubblicazione:

Costruzioni: le tettoie nuove o ampliate sul lastrico solare calpestabile sono sopraelevazioni edilizie

Consiglio di Stato: la tettoia di nuova costruzione dotata di carattere di stabilità, pur se a copertura della superficie esistente, integra la nozione di sopraelevazione

sentenza-norma-giudizio-legge-10-700.jpg

  

Ogni qual volta si costruisca una tettoia o nuova oppure in ampliamento su lastrico solare calpestabile (come avviene in molti casi di Piano Casa) si realizza una sopraelevazione edilizia e scatta di conseguenza la procedura a tre step dell'art.90 DPR 380/2001 e, in ottemperanza alle NTC 2018, l'adeguamento sismico dell'intero edificio sottostante.

E' davvero interessante e importante, quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2563/2021 dello scorso 26 marzo, che chiude definitivamente il contenzioso amministrativo inerente la realizzazione di una tettoia - da parte di un ristorante - sul lastrico solare esistente calpestabile.

 

Tra sopraelevazioni, NTC e dpr 380/2001

Il ricorrente sosteneva che non vi fosse stato aumento di superficie utile in quanto realizzata solo una copertura tettoia su superficie esistente. Pur sussistendo tra art.90 TUE e capitolo 8.4.3. NTC 2018 una sintonia che giustificherebbe una non "sopraelevazione", Palazzo Spada dissente come il primo giudice in quanto proprio la tettoia di nuova costruzione dotata di carattere di stabilità, pur se a copertura della superficie esistente, integra la nozione di sopraelevazione.

 

Aumento di carico e NTC 2018

Con la prima parte del motivo, si lamenta come il primo giudice abbia travisato la documentazione agli atti, affermando che “nella fattispecie oggetto di scrutinio, l’Ufficio Cementi Armati ha, in più occasioni, evidenziato che la nuova destinazione impressa alla copertura trasformata in terrazza determina un aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un punto di vista della sicurezza sismica”. Al contrario, negli atti vi sarebbe una mera indicazione ipotetica di tale situazione, con conseguenziale errore ricostruttivo da parte del TAR.

Ma per il Consiglio di Stato l'Ufficio citato ha invece agito esattamente come indicato dal primo giudice, dando per scontato l’aumento di carico (dove l’elemento dubitativo era espresso in relazione al superamento o meno del valore del 10%) e la necessità di verificare la situazione in concreto (stante la carenza di più elementi istruttori, come i calcoli del progetto originario, il mancato computo dei carichi derivanti dai rinforzi, l’erroneità implicita del calcolo del carico derivante dalla struttura realizzata, ecc.). La censura è quindi del tutto infondata.

Nella seconda parte dello stesso motivo, si lamenta poi l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “il Capitolo 8.3 delle N.T.C. impone una verifica di sicurezza quando ricorre il cambio di destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore: il tecnico di parte ha dichiarato il passaggio dalla classe d’uso II alla classe III, ma non ha prodotto alcuna relazione sul punto (cfr. all. 14 del Comune)”.

Anche in questo caso, sostiene Palazzo Spada, il TAR ha riassunto gli atti di causa, evidenziando la realtà effettuale dell’intervento. Infatti:

  • a) in relazione al mutamento di destinazione d’uso, non vi sono documenti agli atti che dimostrino che il lastrico solare oggetto di intervento fosse stato già destinato ad attività commerciale e, anzi, la descrizione che ne viene fatta contraddice tale impostazione (visto che si parla unicamente di “formazione di tettoia”), mentre la successiva funzionalizzazione alla diversa categoria urbanistica rilevante emerge che quella commerciale è la funzione a cui tendono i lavori (peraltro, tale profilo urbanistico è stato approfondito al punto 7.1. della sentenza);
  • b) in merito al passaggio da classe II a classe III, la circostanza della presente o mancata affermazione del tecnico sul passaggio non appare elemento utile per fondare l’illegittimità dell’affermazione del giudice, il quale ha evidenziato la circostanza, in aggiunta alla ragione precedente, individuando i casi in cui la verifica di sicurezza appaia necessaria e ben avrebbe potuto aggiungere che la prudenza del Comune appariva ben giustificata sulla base dei carenti riscontri progettuali.

 

Sopraelevazione: non per forza deve creare una superficie abitabile

Con la terza parte della censura, si nota poi come il TAR abbia erroneamente ritenuto che sussistesse il “presupposto necessario per configurare una sopraelevazione”, ossia la “creazione di superficie abitabile” mentre tale assunto era del tutto infondata.

Anche in questo caso, la valutazione del primo giudice è del tutto coerente con la documentazione agli atti e condivisibile.

Occorre notare come la disciplina di cui all’art. 90 del dpr 380/2001 non fornisca una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile. Tuttavia, tale accezione è fatta propria dalla giurisprudenza (Cons. Stato, II, 15 gennaio 2021, n.491), alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), ritenuto strumento utile in senso interpretativo. Il detto aggiornamento prevede infatti che "Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]" (art. 8.4.3).

La detta precisazione, fatta propria anche dalla difesa appellante, non è però idonea ad inficiare la correttezza dell’interpretazione data dal primo giudice, in quanto proprio la giurisprudenza ha ritenuto possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine (da ultimo, Cons. Stato, VI, 30 novembre 2020, n.7546; id., II, 30 novembre 2020, n.7601; sulla riconduzione implicita di una tettoia al concetto di sopraelevazione, Cass. civ., II, 7 gennaio 2019, n.121). Pertanto, anche sotto tale ultimo punto di vista, il motivo deve essere respinto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

banner-dalprato-700.jpg

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"


Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi