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Costruzioni in zone sismiche: Genio Civile, pericolosità, responsabilità, autorizzazioni. Come districarsi?

Costruzioni in zona sismica, denuncia al genio civile e responsabilità: nuovi chiarimenti dalla Cassazione in una recente e illuminante sentenza

Costruzioni in zone sismiche: ecco come ci si deve comportare

Cosa rischia un privato che si affida a un professionista tecnico impreparato? Quali sono le sue responsabilità nel caso di opere realizzate difformemente alla normativa tecnica nel caso siano state affidate ad un professionista, soprattutto se queste opere vengono realizzate in zona sismica?

A queste e ad altre, importanti domande risponde l'energica ordinanza 14761/2019 dello scorso 4 aprile della Corte di Cassazione, che ci consente anche di ricordare le novità previste dal Decreto Sblocca Cantieri (attualmente all'esame del Senato e da convertire in legge entro il 17 giugno 2019), dove sono contenuti non pochi 'cambiamenti rilevanti' in materia di autorizzazioni sismiche.

Torniamo, però, alla 'nostra' ordinanza, relativa ad una condanna alla pena di 1600 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 64, 65 e 71, nonché 93, 94 e 95 del dpr 380/2001. Il ricorso in Cassazione verte sui seguenti punti:

  • violazione di legge e vizio motivazionale, dal momento che non sussisterebbe prova alcuna che la costruzione realizzata comportasse gli adempimenti burocratici contestati (denuncia al Genio civile per l'autorizzazione sismica), mentre il Tribunale aveva omesso di spiegare in quali termini la costruzione potesse creare rischio sismico;
  • difetto di prova circa l'idoneità dell'opera a porre in pericolo la pubblica incolumità;
  • avvenuta determinazione della pena, stante la mancanza di motivazione in una determinazione così lontana dai minimi edittali.

Normativa antisismica: l'effettiva pericolosità non conta nulla

In relazione invero ai primi due motivi di ricorso (tra l'altro il ricorrente appare trattare dell'eventuale protezione da rischio sismico nell'ambito del motivo che invece dovrebbe avere per oggetto le contravvenzioni in tema di opere in cemento, sì che già può essere ravvisato un profilo di a-specificità dell'impugnazione), è stato invero osservato che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299 e Sez. 3 n. 41617 del 02/10/2007, dep. 13/11/2007, Iovine, Rv. 238007), in quanto la normativa è appunto finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone (cfr. anche Sez. 3, n. 56067 del 19/09/2017, Calvo, Rv. 271810; Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airò Farulla, Rv. 273068). 

Quindi, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del dpr 380/2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033).

Tra l'altro, aggiungono gli ermellini, non si vede come un muro di contenimento, realizzato in luogo della preesistente struttura in pietrame, non sia in grado di avere influenza in ordine alla pubblica incolumità.

Circoletto rosso qui: qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del dpr 380/2001 (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330). 

Progetto esecutivo assente e niente autorizzazione sismica: responsabilità del committente

La Cassazione prosegue sottolineando che, quando le opere in cemento armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse.

Ogni committente ha l'obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri (Sez. 3, n. 37299 del 04/10/2006, Mazzotta e altro, Rv. 235075). 

Pena pecuniaria: non c'è obbligo di motivazione

Anche l'ultimo motivo di ricorso viene 'cassato': nella specie è stata inflitta la complessiva pena dell'ammenda, determinata in euro 1600 anche a seguito della ritenuta continuazione tra l'ipotesi più grave di cui all'art. 95 cit. (pena edittale da euro 206 ad euro 10329, pena base euro 1400) e quella prevista dall'art. 71 cit. (pena edittale da euro 103 ad euro 1032, aumento per la continuazione in euro 200). 

La Corte suprema ne approfitta per ricordare come 'funzionano' le ammende pecuniarie: in tema di determinazione della pena e nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Allo stesso tempo, quanto alla determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361).

In specie, tenuto conto della norma di cui all'art. 81 cod. pen., l'aumento è ben più contenuto rispetto a quanto poteva essere comminato.

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