Costruzioni in zona sismica: necessario il permesso della Regione
Senza l'autorizzazione esplicita della regione, il costruttore/appaltatore che realizza in zona sismica un'opera pubblica rischia un'ammenda pecuniaria
I realizzatori (imprese e professionisti) di opere pubblici in zone a rischio sismico devono obbligatoriamente essere in possesso di esplicita autorizzazione a costruire da parte della Regione di riferimento. In caso contrario, si rischia un'ammenda pecuniaria.
E' quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione, la n.35491 depositata il 26 agosto 2016, che conferma l'obbligatorietà del deposito del progetto, da parte del costruttore, anche nel caso in cui il committente sia l'ente stesso.
L'ordinanza, nello specifico, ha ritenuto responsabili gli appaltatori inadempienti dei reati previsti agli artt.93, 94 e 95 del dPR 380/2001, condannandoli ad un'ammenda di 1.000 euro a testa. Questo perché responsabili di aver realizzato una struttura, su indicazione del comune e in zona ad alto rischio sismico, senza fornire preavviso al comune stesso e senza ricevere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Tecnico della Regione.
Poco conta, quindi, che il committente sia il comune stesso, motivazione sollevata a difesa da parte dei ricorrenti: secondo la Cassazione infatti "il reato può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto dal pre-avviso e dal deposito dei progetti e degli allegati tecnici e della richiesta al competente ufficio regionale".