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Costoni rocciosi e sicurezza stradale: di chi è la responsabilità sulla manutenzione?

I costoni rocciosi sono composti da strati sedimentari e/o roccia effusiva e sono soggetti ad erosione che può comportare distacchi, mettendo in pericolo la pubblica incolumità. La recente sentenza del TAR Campania n. 1581/2024 ha definito le responsabilità per la messa in sicurezza costone roccioso privato, respingendo il ricorso avverso l'ordinanza comunale che imponeva interventi urgenti per garantire la sicurezza stradale.

I costoni rocciosi: caratteristiche e messa in sicurezza

Quando di parla di costone roccioso dal punto di vista geologo si intende un alternarsi di strati sedimentari e/o strati di roccia effusiva, dove spesso questi strati sono caratterizzati da una formazioni conglomeratiche talvolta fessurate o intervallate da sottili strati limo-argillosi rendendo l'intero ammasso roccioso di consistenza friabile.

Con i vari fenomeni atmosferici si hanno delle erosioni aggravate da azioni chimiche (es. salsedine e piogge acide) e fisiche (es. cicli gelo-disgelo) che generano fessurazioni o cavità al di sotto delle formazioni di roccia, generando dei blocchi disconnessi con stabilità precaria e quindi destinati a franare col tempo. Purtroppo, tale situazione, che comporta elevati rischi di distacchi di porzioni di roccia, mette gravemente a rischio la pubblica incolumità, di conseguenza per ridurre il rischio di frane in roccia si deve:

  • diminuire la pericolosità tramite misure che affrontino le cause dell'instabilità;
  • ridurre la vulnerabilità attraverso il rinforzo strutturale delle opere esposte al rischio, o mediante protezioni passive come le barriere paramassi.

Ecco perché esistono una serie di interventi con lo scopo di ridurre al minimo i danni che queste frane da crollo potrebbero causare, alcuni di tali interventi includono:

  • operazioni attive di disgaggio (mediante leve o bracci meccanici) e decespugliamento delle pareti rocciose;
  • rivestimento delle pareti con reti metalliche rinforzate da funi e pannelli di funi;
  • imbragaggio, chiodatura e ancoraggio di massi e blocchi instabili;
  • protezioni passive, costituite da barriere paramassi.

Secondo l’art. 31 del Codice della Strada DLGS n. 285/1992 i proprietari delle ripe dei fondi laterali delle strade sono i responsabili della manutenzione delle stesse e devono adoperare tutte le misure possibili volte a prevenire:

  • franamenti;
  • scoscendimenti;
  • la caduta di materiali sulla strada.

Quindi, secondo il Codice sono i legittimi proprietari a dover effettuare le opere necessarie per la messa in sicurezza dei fronti e devono inoltrare astenersi da interventi che possano causare o aumentare i rischi alla circolazione. Chi non rispetta tali indicazioni normative può essere sanzionato con multe che variano da € 159 a € 641, oltre a dover comunque ripristinare l’area a proprie spese.

A chiarire ulteriormente di chi sia la responsabilità della messa in sicurezza dei costoni rocciosi è la sentenza del Tar Campania n. 1581/2024.

 

Respinto il ricorso sulla manutenzione del costone roccioso

Recentemente il TAR della Regione Campania ha emesso un’importante sentenza relativamente alla messa in sicurezza di un costone roccioso, in particolare la ditta proprietaria ha presentato ricorso, che contestava l'ordinanza del Comune di Ravello relativa ad una situazione di pericolo causata dalla presenza di materiale da crollo di modesta entità che occupava parte della sede stradale, materiale che presumibilmente si era distaccato dal costone roccioso sovrastante.

L’ordinanza è stata supportata da una relazione geologica che evidenziava la necessità di un approfondimento per verificare la stabilità della parete rocciosa e prevenire eventuali rischi. In tale situazione la polizia locale aveva vietato il transito in quella zona ritenuta molto affollata e quindi a rischio elevato per la pubblica incolumità.
Inoltre a causa di questa situazione di pericolo, l’ordinanza imponeva al ricorrente di eseguire immediatamente tutte le operazioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area, comprese le verifiche tecniche e il monitoraggio geologico per rimuovere il materiale instabile.

Il ricorrente ha però contestato la legittimità dell'ordinanza con diverse proteste, affermando che il pericolo non fosse imminente e che, di conseguenza, non sussistessero i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente. Inoltre, nel ricorso si richiama l'art. 30 comma 4 del Codice della Strada, che disciplina la responsabilità in carico all’ente gestore dell’infrastruttura in merito alla sistemazione delle ripe e delle opere adiacenti alla piattaforma stradale qualora la stessa avvenga al solo scopo di protezione e conservazione della sede stradale, sostenendo che le opere di messa in sicurezza dovessero quindi essere a carico del Comune e non della società stessa.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la proprietà del costone roccioso e la relativa responsabilità di manutenzione ricadano sulla proprietà, che come emerso dalla documentazione catastale e dagli atti notarili risalisse al ricorrente dal 2010.

Pertanto, la ditta proprietaria è stata ritenuta responsabile per gli interventi di messa in sicurezza dell’area in conformità con l’art. 31 del Codice della Strada, il quale impone appunto ai proprietari di terreni laterali alle strade di mantenere le ripe in buono stato per prevenire situazioni di pericolo come chiarito nella sentenza: “il Collegio ritiene che alla fattispecie si attagli - piuttosto che tale disposizione - il successivo art. 31 dello stesso codice (rubricato “Manutenzione delle ripe”), che, invero, impone ai proprietari dei fondi laterali alle strade di conservare le ripe in buono stato al fine di impedire frane e scoscendimenti del terreno e, quindi, prevenire la caduta di massi o altro materiale, ivi stabilendo che “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

Inoltre il TAR ha escluso che l'articolo 30, comma 4, del Codice della Strada si applicasse al caso in questione, poiché il provvedimento non riguardava la manutenzione della sede stradale, ma solo del costone roccioso di proprietà del ricorrente e non dell’ ente pubblico. Inoltre, è stato chiarito che gli interventi richiesti erano strettamente legati al mantenimento in sicurezza del terreno di proprietà privata e non alla strada pubblica.

In sintesi, la decisione ha confermato la responsabilità del ricorrente per la messa in sicurezza del costone roccioso, ribadendo l'obbligo di applicabilità delle normative sulla sicurezza e manutenzione delle strutture adiacenti alle strade.

 

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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