Comfort e Salubrità | GIACOMINI SPA
Data Pubblicazione:

Cosa prevede il DL Rilancio per Ecobonus, SismaBonus, Fotovoltaico e Colonnine Elettriche

Una descrizione dettagliata e l'analisi delle criticità della parte su ristrutturazioni del DL Rilancio

Il Decreto Legge RILANCIO interviene anche su EcoBonus e SismaBonus. Con l’articolo 128 del D.L. si alza la leva fiscale per stimolare la domanda di beni e servizi forniti dalle imprese che operano nel settore dell’edilizia. 

Si alzano le percentuali degli incentivi, si cambiano i massimali, si riducono i tempi di ammortamento ... tutto bene ? non è proprio così. L'ing. Luca Rollino ci fa una prima analisi del provvedimento, e ci sono anche delle sorprese.

 

luca-rollino_700.jpg


Decreto Legge Rilancio: c'è il rischio di una serie di provvedimenti poco efficaci

People with visions should go to the doctor (Helmut Schmidt)

Questa dissacrante frase di Helmut Schmidt è da sempre utilizzata per stigmatizzare quanti hanno ottime idee, ma non riescono mai a concretizzarle.  Aver visione non basta: bisogna necessariamente tradurla in realtà, e bisogna saperlo fare in modo concreto e rapido.

Il potenziamento di tutto l’insieme delle detrazioni fiscali, con estesa possibilità di cessione delle detrazioni anche a banche ed intermediari finanziari, rischia di essere un esempio di implementazione poco efficace: una splendida proposta che potrebbe richiedere troppo tempo per essere attuata.

E il tempo, mai come in questo periodo pandemico, è un lusso che non possiamo permetterci.

ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Il DL Rilancio, che finalmente ha visto la luce, ha portato (art. 119) al 110 per cento l’aliquota di detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo qualora si intervenga sugli edifici esistenti con:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (NB: non si citano le falde inclinate: quindi sono escluse?) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

C'è l'obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi) nell intervento per il “cappotto termico”. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva


ECO - BONUS: Quali le differenze con il passato

Nei fatti, la principale differenza rispetto al passato, oltre chiaramente all’incremento dell’aliquota, è legata alla possibilità di godere della detrazione anche per la sostituzione di un qualsivoglia impianto di riscaldamento con pompe di calore destinate anche alla climatizzazione estiva o alla produzione di ACS, aprendo interessanti scenari per quegli edifici che, oltre all’impianto di riscaldamento, siano già dotati di un impianto di raffrescamento ma funzionante con gas refrigeranti ormai prossimi all’uscita dal mercato.

 


Cambia la misura dell'agevolazione visto che attualmente a seconda delle opere si va dal 50% al 75%, e i lavori più diffusi sono al 65%, e si accorciano i tempi per i rimborsi del Fisco: si scende a cinque anni anziché i 10 originali. Per esempi, chi spende 50 mila euro invece di 3.250 euro all'anno per 10 anni ne riceverà indietro 11 mila all'anno per cinque anni.


Benchè formulato in modo non chiarissimo, viene definita la platea dei potenziali beneficiari del superbonus:

  • dalle persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sono certamente escluse dai superbonus le ”seconde case”, qualora siano costituite da edifici unifamiliari (mentre se in condominio, rientrano pienamente) e i fabbricati cielo terra costituiti da un’unica unità immobiliare e di proprietà di soggetti IRES (ovvero persone giuridiche). 

Sono anche esclusi gli edifici unifamiliari di proprietà di un soggetto IRES: il decreto non li prende assolutamente in considerazione.


Resta il dubbio sulle situazioni miste. Cosa succede per i condomini a prorpietà mista, in cui ci sono unità di proprietà di singole persone e unità di proprietà di soggetti commerciali ? si procederà a una suddivisione per millesimi, in cui l'incentivo potenziato sarà riconosciuto solo alle persone ? e se un solo condomino vuole sostituire la caldaia ?


Per accedere agli incentivi “potenziati” si deve

  • soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013;
  • assicurare (anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici - commi 5 e 6), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

Qui nasce il primo dubbio: si parla della classe energetica dell’edificio?

O di quella delle singole unità immobiliari, dato che ai sensi di D.Lgs. 192/05 smi l’APE non può riferirsi all’intero edificio? 

E altro aspetto critico: i limiti da rispettare per fruire di queste agevolazioni sono quelli previsti da un decreto ministeriale di futura emanazione (30 giorni dalla conversione in legge del DL Rilancio...).  A voler essere ottimisti, sino a fine giugno non sapremo quali siano questi limiti, ed pressochè impossibile progettare un intervento, o farlo approvare da una assemblea condominiale (che, peraltro, ad oggi non potrebbe svolgersi se non in via telematica quando prevista dallo specifico regolamento).  Si tratta di un problema non da poco: nel momento in cui devono ripartire gli investimenti in edilizia, si rischia un blocco molto forte nell’attesa di chiarimenti ed indicazioni operative.

 

sismabonus-ecobonus-700.jpg

SISMA BONUS: 110% 

Anche il sisma bonus è elevato al 110% in zona sismica 1, 2 e 3, mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013, ma con la facoltà di cedere la detrazione ad una società assicurativa con la quale stipulare una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Fotovoltaico e Colonnine elettriche

Gli interventi “trainanti” in ambito energetico e gli interventi di miglioramento sismico garantiscono la possibilità di aumentare al 110% la detrazione (solo IRPEF) per l’installazione di impianti fotovoltaici, cui è messo il tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. 

La detrazione è in questo caso ripartibile in 5 quote annuali di pari importo, ed è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Viene portata al 110% anche la detrazione per le spese per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto: anche in questo caso, devono essere realizzati gli interventi trainanti per poter far scattare l’aliquota premiante.

Viene delineata una novità rispetto al passato: i fruitori delle detrazioni sono i condomini, le persone fisiche per interventi sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e gli ex IACP.

OK alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Tutti le detrazioni sopra citate godono della cessione del credito e dello sconto in fattura, ma a patto che siano “vidimati” con apposito visto di conformità.

Viene ripristinato lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma viene ampliata la platea delle detrazioni cedibili: non solo le detrazioni legate a ecobonus e sismabonus, ma tutte le detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni (con aliquota nal 50%), agli interventi di riqualificazione sismica anche in zona sismica 4, agli interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013, nonchè il bonus facciate sono cedibili al fornitore. 

Grande novità è la facoltà di quest’ultimo di cedere, a sua volta, la detrazione così ottenuta a banche e/o intermediari finanziari.

 


Trattandosi di una deroga dal dettato legislativo corrente, questi bonus “ultra cedibili” sono molto interessanti, in quanto lavorano su una consolidata base giurisprudenziale e, per quanto riguarda bonus facciate, riqualificazione sismica ed energetica, sono fruibili da soggetti sia IRPEF che IRES.


 

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante rivalendosi sul soggetto “originario”, ovvero su chi è stato committente dei lavori e ha per primo ceduto la detrazione. 

Nei fatti, se non vi è concorso di colpa, chi acquista il credito non ha più nulla da temere, in quanto la responsabilità ricade sempre sul soggetto che lo ha ceduto inizialmente.

Coinvolte anche Banche e soggetti Finanziari 

Le banche e gli intermediari finanziari sono estremamente coinvolte dal Decreto Rilancio, tanto che a loro possono essere ceduti anche altri crediti di imposta derivanti, ad esempio, da interventi di sanificazione e adeguamento degli spazi lavorativi per fare fronte alle esigenze di maggior sicurezza generate dalla pandemia. 

Bisogna tuttavia capire quanto le banche saranno reattive e “desiderose” di acquistare questi crediti, considerato che non possono essere acquisiti senza almeno una valutazione del rischio ad essi connesso.

Anche in questo caso, quindi, idea ottima ma, forse, percorso attuativo non facile: non si sono fatti i conti con la realtà (operativa) e con la lentezza (burocratica) di emanazione dei provvedimenti attuativi o esplicativi.

 


Ci sarà più burocrazia: bisognerà come ora pagare le fatture con bonifico parlante e inviare per via telematica la documentazione tecnica all Enea, ma servirà anche una relazione che asseveri la congruità dei costi sostenuti.


  

Novità riguardanti il ruolo dei professionisti

Grande rilievo è dato all’operato dei professionisti, che dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Purtroppo, le modalità di questa comunicazione sono demandate ad un decreto di futura emanazione: nuovamente si sposta avanti nel tempo la piena applicazione dei bonus potenziati.

E in merito alla congruità, non viene detto quale sia il parametro di riferimento: in assenza di dati oggettivi, si può immaginare di utilizzare i Prezziari Regionali, con tutti i limiti che questi strumenti hanno nel passare dall’edilizia pubblica all’edilizia privata.

I professionisti chiamati a rilasciare le attestazioni, sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

 


Il fatto che la polizza dell'Assicurazione abbia un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni fa pensare a costi molto elevati.


Un provvedimento che deve essere migliorato 

Il super bonus rappresenta sicuramente una opportunità molto interessante per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente e dare rilancio all’edilizia. Comprensibile quindi l’interesse e l’entusiasmo che sta suscitando. 

Tuttavia, il superbonus funziona realmente se e soltanto se si trova un soggetto disposto ad acquisire la detrazione: viceversa richiede sempre e comunque una uscita di cassa da parte del Committente, e in periodi di crisi non è cosa scontata. 

Infine, il contesto non è chiarissimo: il disposto legislativo è interpretabile, ha passaggi criptici da un punto di vista tecnico, e non ha la “reattività” che sarebbe necessaria visto il fine ultimo di rilanciare l’edilizia.

Probabilmente, chi l’ha scritto non bazzica il settore dell’edilizia.

Comfort e Salubrità

Con questo Topic raccogliamo tutte le news e gli approfondimenti pubblicati da Ingenio che riguardano il comfort nella sua concezione multidimensionale e la salubrità degli ambienti.

Scopri di più