Cosa dice la Circolare delle NTC in merito al processo di esecuzione delle opere in acciaio
Approfondimento dei punti della Circolar che riguardano il processo di esecuzione delle opere in acciaio
La Circolare: documento necessario oppure no?
Accogliamo, ad un anno dall’avvenuta adozione con D.M. 17 gennaio 2018 dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all’art. 21 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.35 dell'11 febbraio 2019 (Supplemento ordinario) anche dell’afferente Circolare esplicativa approvata dal C.S.LL.PP.
Da un punto di vista generale continua a destare stupore un Paese ove un documento di natura eminentemente tecnica (che ha tra l’altro seguito un percorso di aggiornamento lungo ben 10 anni in luogo dei 2 previsti dalla L. citata), necessiti di un documento supplementare a scopo esplicativo per consentirne l’impiego da parte dei diversi soggetti coinvolti.
Necessità da un lato reclamata a gran voce dalla categoria dei professionisti (progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, ecc.), che sono giunti a formalizzare la richiesta di posticipare l’entrata in vigore del D.M. recante l’aggiornamento sino ad avvenuta resa disponibilità anche della Circolare in esame, dall’altro negata da parte del soggetto ministeriale peraltro estensore, che ne ha sancito la non indispensabilità ai fini dell’attuazione degli effetti del D.M. stesso.
Quindi, documento necessario oppure no?
Abbiamo interesse che organi ministeriali operino per la redazione ed emissione di documenti non necessari?
Abbiamo necessità di disporre di documenti tecnici di riferimento per specifici settori industriali nazionali che costituiscano lo stato dell’arte all’attualità di emissione ed “autoesplicanti”?
L’ulteriore decennio trascorso invano relativamente all’avvio del processo (certamente non agevole e proprio perciò destinato a non essere breve) di trasformazione del criterio generale di approccio delle Norme Tecniche nazionali per le Costruzioni da “prescrittivo” a “prestazionale” (così come l’intero sistema normativo comunitario del settore ha da tempo invitato a fare), non è tema pertinente ad un articolo dedicato al commento di taluni passaggi della Circolare esplicativa.
Il processo di esecuzione delle opere in acciaio: cos'è e cosa prevede la normativa
Annotiamo nel presente articolo circa le opere in acciaio e circa il processo di esecuzione delle stesse, ove si intenda con “esecuzione” il processo generale, successivo al processo di progettazione strutturale, che ricomprende i processi specifici:
- pianificazione delle attività di prefabbricazione in officina ed installazione in cantiere;
- approvvigionamento dei prodotti costituenti;
- fabbricazione in officina;
- installazione in opera;
- documentazione d’esito delle attività di controllo.
Circa tale processo generale l’aggiornamento 2018 delle N.T.C. ha introdotto una novità assolutamente significativa:
Il passaggio comporta due nuove e sostanziali conseguenze:
A. Il processo di installazione in opera dei componenti strutturali in acciaio accettati in cantiere deve avere luogo nel rispetto dei requisiti del codice tecnico UNI EN 1090-2 (e ciò evidentemente a prescindere che detti componenti strutturali siano stati soggetti a qualificazione mediante marcatura CE in accordo alla norma armonizzata UNI EN 1090-1 ovvero poiché fabbricati e documentati a cura di Centro di Trasformazione autorizzato ad operare in accordo alle disposizioni delle N.T.C. medesime);
B. Anche componenti impiegati con valenza strutturale ma non tali da risultare ascrivibili alla definizione di cui al par. 11.1:
(e per questo peraltro non ricadenti nel campo di applicazione della norma armonizzata UNI EN 1090-1), ovvero “non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma” (rif. al par. 2.1), devono essere soggetti a processo di esecuzione (e quindi di prefabbricazione in officina e successiva installazione in opera) nel rispetto dei requisiti dello stesso codice tecnico UNI EN 1090-2.
Cosa precisa la Circolare per il processo di esecuzione di opere in acciaio
Esaminiamo ora in dettaglio taluni passaggi della Circolare dedicati al processo di esecuzione di opere in acciaio.
Paragrafo C4.2
Il testo della Circolare al par. C4.2 appare quantomeno in stato di “confusione gerarchica”.
L’esordio dedicato ad individuare quale “novità assoluta” “la possibilità di impiego di acciai inossidabili” non rende minimamente merito alla reale novità assoluta costituita da quanto abbiamo evidenziato sopra. L’affermazione specifica essendo inoltre oggettivamente scorretta, in quanto l’impiego di acciai inossidabili nelle costruzioni in acciaio era già consentito in forza di quanto disposto dal par. 11.3.4.8 del precedente aggiornamento 2008.
Quanto di cui agli ultimi tre capoversi, pur dedicati al tema dell’introduzione dei requisiti di esecuzione del codice tecnico UNI EN 1090-2, non pone neppure in scarsa evidenza le conseguenze su illustrate e da ritenersi, a nostro avviso, fondamentali ai fini della pratica applicativa.
Paragrafo C4.2.1
Il testo dell’unico capoverso del par. C4.2.1 pone una perplessità significativa: “… la gamma degli acciai da carpenteria laminati a caldo e formati a freddo normalmente impiegabili è compresa tra l’acciaio S235 e l’acciaio S460” significa forse che possono essere impiegati anche prodotti di acciaio di caratteristica resistenziale superiore ai 460 N/mm2? L’avverbio “normalmente” non può essere considerato “probante”: prevale il testo della norma, assertivo a riguardo: “Gli acciai per impiego strutturale devono appartenere ai gradi da S235 a S460 …”.
Paragrafo C4.2.9.6
Anche nel caso del testo di cui al par. C4.2.9.6 appaiono non sufficientemente evidenziate le conseguenze indotte peraltro ancora da quanto di cui al par. 4.2 dell’aggiornamento 2018 delle N.T.C. già sopra citato.
Circa i processi di protezione dalla corrosione e la conseguente attesa prestazione di durabilità, il richiamo ai requisiti di esecuzione in accordo al codice tecnico UNI EN 1090-2 comporta infatti il riferimento a tre specifici procedimenti di protezione:
- zincatura per immersione a caldo;
- verniciatura;
- metallizzazione.
Ciascuno di essi connotato da specifiche norme tecniche di attuazione e pertanto ben determinati metodi di qualificazione e criteri di accettabilità del componente derivante.
Comporta altresì la necessità, per il direttore dei lavori, di predefinire le condizioni di qualificazione, in accordo ai principi generali della norma, di eventuali procedimenti diversi di protezione dalla corrosione, previsti da parte del progettista strutturale piuttosto che proposti da parte del costruttore.
Circa quanto di cui al par. C4.2.12 ed in particolare il processo di esecuzione di opere in acciaio mediante impiego di “profilati formati a freddo e lamiere grecate”, poteva senz’altro risultare pertinente individuare quale “riferimento di comprovata validità” il codice tecnico UNI EN 1090-4.
Paragrafo C4.6
Circa il testo riportato al par. C4.6 occorre sottolineare il buon livello di chiarimento relativamente alla distinzione fra la “Dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi"(“diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme”) “rilasciata dal Presidente del C.S.LL.PP., su conforme parere dello stesso Consiglio e previa istruttoria del S.T.C.” in forza dell’art. 52 c. 2 del D.P.R. 380/2001 ed il “Certificato di Valutazione Tecnica” (o “ETA”) rilasciati al produttore del “materiale o prodotto per uso strutturale”.
Ove il secondo costituisce “documentazione di qualificazione idonea alla dichiarazione delle prestazioni finalizzata alla commercializzazione ed impiego di un prodotto da costruzione, indipendentemente dall’uso specifico, …. e che non ne comprova l’idoneità ad uno specifico impiego in un determinato sistema costruttivo o in una determinata opera”.
Mentre la prima “si riferisce invece ad uno specifico sistema costruttivo oppure ad una specifica opera”.
Ancora in relazione al par. C4.6: il secondo capoverso del testo sottolinea opportunamente l’estensione del “concetto di sistemi costruttivi disciplinati dalla normativa tecnica nazionale, oltre a quelli esplicitamente trattati, anche ai sistemi costruttivi le cui regole di progettazione siano riportate nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12”.
Occorre però notare a riguardo due aspetti:
a. Il C.S.LL.PP. non ha ancora provveduto alla predisposizione e pubblicazione dell’ “elenco dei documenti che costituiscono riferimento tecnico” ai sensi del cap. 12 delle N.T.C.;
b. Così come articolato il testo del cap. 12 delle N.T.C., permane il dubbio interpretativo circa l’impiegabilità, quali documenti lecitamente compresi fra i “riferimenti tecnici” “coerenti con i principi di base” delle N.T.C. medesime, di norme tecniche non armonizzate (e quindi escluse dall’elenco di cui al primo capoverso) poiché ascrivibili agli “altri codici internazionali” di cui al terzo capoverso del testo.
Paragrafo C11.3.1.1
Il testo del par. C11.3.1.1 appare non coerente al corrispondente testo delle N.T.C.: è stata infatti eliminata l’individuazione quantitativa delle nozioni di “forniture” (in relazione ai Centri di Trasformazione) e di “lotti di spedizione” (in relazione al cantiere).
L’intero regime di controllo del processo di esecuzione (ovvero di prefabbricazione in officina e di installazione in cantiere) è individuato dai requisiti del codice tecnico UNI EN 1090-2, in forza della resa cogenza di cui al par. 4.2 già evidenziato.
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