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Cos’è la Tassonomia verde dell’Unione Europea

Cos’è la Tassonomia verde dell’Unione Europea entrata in vigore dal 1 gennaio 2022? Perché la Commissione europea ha emanato tale regolamento? Come impatta questo regolamento sulla procedura accelerata per le “grandi opere” che avranno accesso agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

In sintesi potremmo dire che il Regolamento Tassonomia è un “linguaggio” condiviso per la finanza sostenibile ed un indirizzo per la progettazione di infrastrutture efficienti e sostenibili finanziate dalla UE.

Che cos’è la Tassonomia UE?

Il Regolamento (UE) 2020/852 - “Regolamento Tassonomia” (EU taxonomy for sustainable activities | European Commission) - è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020.

E’ un sistema di classificazione (da qui il termine “tassonomia”) coniato dall’UE che fornisce definizioni appropriate per le quali le attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili.

I principali soggetti interessati all’evoluzione ed emanazione del Regolamento sono: il mondo della finanza (che deve indicare quanto sostenibile sia effettivamente un investimento); i governi (che devono stanziare incentivi ad aziende green); le aziende (che devono rendicontare il proprio impatto sull’ambiente). 

 

Che cos’è la Tassonomia UE?

Figura 1 - Stralcio del Fact sheet UE relativo agli Atti complementari approvati il 02/02/2022

 

Obiettivi primari che l’UE spinge, attraverso questo strumento, sono quelli di creare sicurezza per gli investitori (pubblici e privati), contrastare l’ecologismo di facciata (greenwashing) e uniformare il mercato definendo una metrica di sostenibilità cui riferirsi. Altre finalità, non meno importanti, sono quelle di aiutare le aziende a diventare più rispettose del clima ed indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili, raggiungendo così più probabilmente gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia per il 2030-2050.

Risvolto interessante è che questo regolamento e la sua attuazione incideranno sempre più anche nell’ambito della progettazione. La documentazione di gara delle “grandi opere” (quelle infrastrutture che avranno un ruolo centrale per lo sviluppo e dunque potranno accedere ai finanziamenti europei) cita infatti la Tassonomia UE e richiede il rispetto del regolamento stesso e dei suoi documenti attuativi.

Regolamento e documenti attuativi: gli Atti Delegati

Il Regolamento definisce le basi per la Tassonomia dell'UE stabilendo tre condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come eco-sostenibile:

1. Dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno dei seguenti sei obiettivi ambientali (Figura 2):

  1. Mitigazione del cambiamento climatico
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine
  4. Transizione verso un'economia circolare
  5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
  6. Tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2. Non arrecare un danno significativo (Do No Significant Harm - DNSH) a nessuno degli obiettivi ambientali; e 

3. Essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

 

Regolamento Tassonomia, i sei obiettivi ambientali

Figura 2 - Regolamento Tassonomia, i sei obiettivi ambientali

 

Con riferimento ai concetti di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo", la Tassonomia fissa i criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per il raggiungimento di ciascun obiettivo ambientale declinandoli sui diversi macro-settori economici (definiti “transitional” perché dovranno affrontare la sfida dei cambiamenti energetici) e per singole attività ad essi correlate (Figura 3).

 

 Tassonomia, lista macro-settori economici

Figura 3 - Tassonomia, lista macro-settori economici

 

I criteri di vaglio tecnico, come rimarcato dalla Commissione Europea, hanno solide basi scientifiche e sono stati sviluppati sulla scorta del lavoro di:

  • un gruppo esperto di tecnici (TEG) istituito dalla stessa Commissione europea nel luglio 2018;
  • il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea;
  • un gruppo selezionato di esperti dal differente background che svolge funzione di organo consultivo della Commissione. 

Il dettaglio delle soglie da rispettare sono emanate attraverso documenti specifici denominati “Atti delegati”. Per fare degli esempi: quanta CO2 dovrà emettere al massimo un’attività, quanto materiale in uscita dalla fase di costruzione dovrà essere inviato come minimo al riciclo ed al riuso, quali rischi climatici è necessario approfondire nella valutazione di rischio e resilienza dell’infrastruttura, quali aspetti ambientali sono ritenuti imprescindibili all’interno della valutazione di impatto ambientale.

Ad oggi risulta emesso il solo Atto Delegato relativo ai primi due obiettivi ambientali, quelli climatici (atto di recente integrato con il testo complementare relativo a gas e nucleare). Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel corso del 2022. 

BOX - Taxonomy compass

EU Taxonomy Compass | European Commission

Per rendere più semplice la consultazione dei criteri di vaglio tecnico e delle strategie richieste per il DNSH, l’UE ha fornito uno strumento digitale, il Taxonomy compass per facilitare l’accesso ai contenuti degli Atti Delegati con i criteri tecnici della Tassonomia delle attività economiche sostenibili a partire dall'atto delegato sugli obiettivi climatici, adottato il 4 giugno 2021. 

Questa bussola della Tassonomia è un documento vivo che consente di accedere ad informazioni sempre aggiornate.

 

Tassonomia e progettazione

Col decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state emesse le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC. 

Le Linee Guida sono volte a definire il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE.

All’interno di questa documentazione è fatto esplicito riferimento alla Tassonomia UE. In particolare, nella “Relazione di Sostenibilità dell’opera”, allegato obbligatorio previsto dal PFTE:

al punto 2 

viene richiesta l’asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH), come definito dal Regolamento Tassonomia e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza); 

al punto 3 

viene richiamato il tema del “contributi significativi” per la disamina degli obiettivi ambientali (coincidenti con quelli della Tassonomia).

Questo perché l’ammontare dei fondi stanziati e le tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi della Resilience and Recovery Facility e del Fondo Complementare Nazionale comportano da un lato l’esigenza di semplificare le procedure per accelerare i tempi della realizzazione delle opere ma, allo stesso tempo, impongono scelte mirate a garantire la qualità progettuale degli interventi.

Una modalità di “public procurement”, che possa dunque diventare uno strumento di innovazione del modello produttivo, sia sul piano della programmazione per l’individuazione preventiva delle infrastrutture pertinenti alle necessità del Paese (il “CHE COSA”), sia riguardo alle modalità per giungere ad una adeguata progettazione e realizzazione di infrastrutture efficienti e sostenibili (il “COME”).

L’accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato dunque, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti (intesi sia come contributi significativi che come assenza di danno) degli interventi sugli obiettivi ambientali.

La Tassonomia UE diventa dunque un riferimento, insieme ad altri strumenti come i Criteri minimi ambientali, per la progettazione di attività ed infrastrutture, che siano contemplate nel Regolamento stesso.

Un approccio nuovo di progettazione, realizzazione e gestione di un’infrastruttura, che mette al centro la sostenibilità e l’innovazione, estendendo tale attenzione all’intero ciclo di vita dell’opera. Attraverso l’innovazione e lo sviluppo infrastrutturale è, infatti, possibile perseguire obiettivi ambientali e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi, aumentare la produttività e l’efficienza, la sicurezza sul lavoro, l’inclusione e l’accessibilità. 

La duplice sfida è, pertanto “l’individuazione di quelle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri, anche indirizzando le Stazioni Appaltanti a selezionare i propri operatori economici con criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendere più efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione” .

 

Gas naturale e nucleare

Un nodo recentemente sciolto è stato quello che ha riguardato l’introduzione del gas naturale e del nucleare tra le attività comprese nella Tassonomia.

Entrambi i comparti rappresentano interessi economici importanti e costituiscono indubbiamente un contributo di peso nella produzione di energia elettrica odierna. Secondo gli scenari dell’International Energy Agency (IEA) al 2030 non si possono precludere investimenti nel gas, ritenuto fondamentale per la sostituzione del carbone (che ha intensità emissiva molto più alta) e per fornire flessibilità e capacità di accumulo ad un sistema di approvvigionamento energetico in grado di far fronte ai picchi di domanda (che le fonti di energia rinnovabile ancora non sono in grado di garantire pienamente).

Dopo mesi di posizioni contrapposte, il 2 febbraio 2022 la Commissione ha approvato in linea di principio un atto delegato complementare sul clima che include, a condizioni rigorose, attività specifiche nel settore dell'energia nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche coperte dalla tassonomia dell'UE. I criteri per le attività specifiche relative al gas e al nucleare sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e contribuiranno ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili solidi o liquidi, compreso il carbone, a un futuro climaticamente neutro (Figura 4). 

 

Stralcio del Fact sheet UE relativo agli Atti complementari approvati il 02/02/2022

Figura 4 - Stralcio del Fact sheet UE relativo agli Atti complementari approvati il 02/02/2022 

 

Tassonomia europea: i prossimi passi

Quali dunque le prossime tappe della Tassonomia? Quando saranno in vigore i primi obblighi per gli operatori del settore? 

Ad oggi sono già pienamente operativi i primi Atti Delegati sul clima.

Entro la fine del 2022 il secondo blocco di criteri tecnici di selezione delle attività da considerare sostenibili diventerà operativo. 

Inoltre, nel lavoro della Commissione europea per definire la finanza sostenibile c’è sicuramente margine di miglioramento per quanto riguarda i criteri sociali (uno dei 3 fattori chiave dell’ESG, environmental, social, governance).

Risulta riduttivo, infatti, richiedere unicamente che dovranno essere rispettate soglie di salvaguardia minime in ambito sociale (l’allineamento alle linee giuda dell’OCSE per le aziende ai Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite). Possiamo dunque presumere la futura emanazione di criteri sociali che integreranno quelli ambientali nella definizione di attività sostenibili.

ATTENZIONE

I documenti sono in continua evoluzione dunque si consiglia di verificare sempre il loro stato di aggiornamento alla pagina internet ufficiale e dedicata della Commissione Europea (EU taxonomy for sustainable activities | European Commission)

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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