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Corte Giustizia UE: interventi sugli immobili storico-artistico tra le competenze esclusive degli architetti

Corte Giustizia UE: interventi sugli immobili di interesse storico e artistico tra le competenze esclusive degli architetti

La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea relativamente all’interpretazione di alcune parti della Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU L 223, pag. 15), concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, riconosce, sulla base dell'art. 52, comma secondo, parte prima del regio decreto n. 2537/25, che alcuni interventi sugli immobili di interesse artistico siano riservati soltanto ai candidati muniti del titolo di “architetto” ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l'accesso alle attività rientranti nell’architettura ai sensi della citata direttiva, e aggiunge che l'accesso alle attività previste al citato articolo 52 non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all’articolo 11 della stessa direttiva.
Secondo la normativa italiana, in base al Regio decreto 2537/1925, spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, le costruzioni di ogni specie, le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile. Tuttavia, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo culturale spettano solo all’architetto. Su questi edifici, però, l’ingegnere può occuparsi della parte tecnica.
È da sottolineare che da molto tempo gli stessi ingegneri contestano tale restrizione del loro campo di attività, facendo leva, segnatamente, sulla direttiva 85/384.
Alla luce della normativa europea e italiana, la Corte di Giustizia ha concluso che agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale. Trattandosi di una situazione puramente interna, la Corte Ue ha stabilito che la norma italiana non viola né la direttiva 85/384 né il principio della parità di trattamento. Per la Corte Ue, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto e non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Per questi motivi spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore. La limitazione opera però solo a livello nazionale. L’Italia riconosce infatti i titoli di studio rilasciati dagli altri Paesi membri e non può effettuare una verifica sulle qualifiche prima di consentire ad un ingegnere laureato all’estero di intervenire su un immobile artistico.