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Corrispettivi professionali: da Lapenna (CNI) un commento sulla sentenza n.451/2020 della Cassazione

Il commento dell'ingegnere Michele Lapenna, consigliere e tesoriere del CNI, in merito alla sentenza numero 451 depositata dalla Corte Suprema di Cassazione lo scorso 14 gennaio.

Lo scorso 14 gennaio la Corte Suprema di Cassazione ha depositato una sentenza (n.451/2020) relativa ai minimi tariffari dei progettisti inerente a un contenzioso nato da una vicenda avvenuta a fine anni Novanta. Ingenio ha dato notizia di questa sentenza "Compensi di architetti e ingegneri pre 2006: pagamento pieno più 25% di indennizzo con incarico revocato a metà". Interpellato da Ingenio, Michele Lapenna, consigliere e tesoriere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), ha ricostruito e commentato quanto accaduto.


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Ing. Lapenna, alla luce di quanto deciso dai magistrati, è cambiato qualcosa?

«Premetto che ogni chiarimento fatto in sede giudiziaria che va a supporto della qualità dell’attività professionale e della dignità della stessa, è da valutare sempre positivamente. Nello specifico però, la sentenza fa riferimento a delle prestazioni professionali eseguite nel 1997».

Cosa è successo poi?

«Il contenzioso inizia nel 2002 a seguito dell’opposizione del committente al decreto ingiuntivo fatto dal professionista. Il Tribunale Ordinario respinge il ricorso del committente con una prima sentenza del 2009 con la quale si riconosce la corretta applicazione, nella richiesta di pagamento del professionista, degli articoli 10 e 18 della Legge 143/1949 che, come è noto, costituisce la Tariffa Professionale degli Architetti e degli Ingegneri. A questa prima sentenza segue il ricorso da parte del committente in Corte di Appello.

La Corte di Appello, con sentenza del 2015 modifica parzialmente la decisione assunta dal Tribunale Ordinario. A questa ultima sentenza fa seguito il ricorso in Cassazione da parte del professionista. Con sentenza del 2019 la Corte di Cassazione modifica la sentenza della Corte di Appello e stabilisce che ai sensi degli articoli 10 e 18 della Tariffa Professionale degli Ingegneri al professionista spetta il compenso professionale sul lavoro fatto e predisposto e la maggiorazione del 25% per incarico parziale in quanto la prestazione è relativa alla sola progettazione.

La prima riflessione da fare è proprio sulla durata dell’iter giudiziario, perché se rivendicare un diritto richiede così tanti anni di tempo, 20 dalla conclusione della prestazione e 17 dall’instaurarsi del contenzioso, questo Paese difficilmente potrà risollevarsi».

Nel merito della vicenda?

«Dal punto vista delle conseguenze sull’attuale normativa la ricaduta è pressoché nulla, in quanto nel 1997 era vigente la tariffa professionale dettata dalla Legge 149 e non era ancora intervenuta l’abrogazione del principio di inderogabilità, che arrivò con il decreto Bersani nel 2006. Nel 2012 poi con un provvedimento assurdo e demagogico vengono addirittura abrogate le tariffe delle professioni regolamentate quindi le ricadute di questa sentenza sono praticamente nulle».

In definitiva, la Sentenza ha interesse nell’attuale momento storico?

«No, nessun interesse»

E chi sostiene che la Cassazione ha stabilito una serie di indirizzi validi in linea generale (cd principi di diritto) a cui i giudici dovranno attenersi nel valutare le controversie relative ai compensi tra architetti e ingegneri sbaglia?

«Secondo il mio modestissimo parere sì».

Qual è la situazione oggi?

«Non c’è più la tariffa, l’attuale normativa prevede la centralità dell’accordo tra le parti per il tramite del preventivo o contratto sottoscritto, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni sul cosiddetto Equo Compenso, ovviamente parliamo di privato».

Ma il Decreto Parametri che uscì qualche anno fa?

«Esistono due decreti parametri, il DM 140 del 2012 “Parametri Giudiziari” e il DM 143 del 2013, oggi DM 17 giugno 2016 che rappresenta il cosiddetto DM parametri opere pubbliche. Il primo riguarda il contenzioso ed è uno strumento che può utilizzare il giudice in caso di contenzioso, tra committente e professionista».

E il DM del giugno 2016?(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni diprogettazione)?

«Il DM 17 giugno 2016 che costituisce l’aggiornamento al D.Lgs. 50/2016 del precedente decreto parametri opere pubbliche norma le regole per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure per l’affidamento dei SIA…ma questa è un’altra storia».


Nella sezione Pubblicazioni sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è possibile scaricare il documento su "CORRISPETTIVI per COMMITTENTI PRIVATI e PUBBLICI" che affronta i temi inerenti a:

  • La determinazione dei compensi professionali dopo l’abolizione della tariffa;
  • La conversione in legge del Decreto Concorrenza e l’emanazione delle disposizioni e dei principi sull’equo-compenso;
  • La determinazione del corrispettivo a base d’asta e relazione del progetto di un SIA;
  • Gli schemi di elaborazione di preventivo e di contratto tipo per committenti privati.