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Coperture: le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione degli interventi di manutenzione

Attraverso l’analisi del contesto in cui si va ad operare e allo stato di fatto della copertura, occorre individuare le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione degli interventi manutentivi previsti. Inoltre, per l’installazione dei dispositivi, occorre progettare la sicurezza del cantiere che deve essere posto in atto.

Premessa: l’obbligo di adottare misure preventive e protettive per i lavori in quota 

La caduta dall’alto continua a essere la causa principale di infortuni in edilizia [1]. Nell’ambito dei lavori sulle coperture tale rischio assume una magnitudo estremamente elevata, a causa della possibile altezza di caduta; pertanto, è necessario intervenire sulla probabilità, installando adeguate misure preventive e protettive.

Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi nei lavori in quota, cioè ad altezze maggiori di 2 m, e individuare tali misure secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. articoli 111 e 115, dando priorità ai dispositivi di protezione collettiva, rispetto a quelli individuali.

Diverse regioni italiane hanno adottato specifici regolamenti, per adeguare le coperture con idonee misure atte all’accesso, al transito e all’esecuzione di lavori in sicurezza. In Piemonte si adotta il Regolamento regionale 6/R del 23 maggio 2016 [2], nel quale si prevede la redazione di uno specifico Elaborato Tecnico della Copertura (ETC). La struttura dell’ETC riporta sia le misure preventive e protettive progettate nell’ambito di lavori eseguiti sulla copertura, contestuali all’installazione dei dispositivi (Allegati 1A, 1B), sia le indicazioni per il loro utilizzo durante le successive manutenzioni (Allegato 2); il tutto è completato dalle dichiarazioni di conformità dei dispositivi (Allegato 1C) e dal registro di ispezione e manutenzione (Allegato 1D). I dispositivi devono essere installati conformemente al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per quanto non espressamente indicato, alle norme UNI di riferimento.

 

La scelta delle misure preventive e protettive

Per una corretta scelta dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto occorre analizzare il fabbricato e le esigenze manutentive da soddisfare. È necessario acquisire la documentazione di progetto del fabbricato; nel caso di nuove costruzioni, o comunque di rifacimento completo della copertura, i parametri progettuali sono ben determinati, mentre nel caso delle coperture esistenti, nelle quali inserire i dispositivi anti-caduta, potrebbero essere necessarie ulteriori indagini, in caso di dubbi sulla fattibilità della soluzione ipotizzata.

L’ispezione visiva del fabbricato permette di conoscere le caratteristiche geometriche della copertura e le superfici non calpestabili, in quanto sfondabili o dotate di aperture. Inoltre, è possibile individuare i punti critici, quali la presenza di ostacoli in quota che possono ridurre il tirante d’aria disponibile, le aree nelle quali l’operatore potrebbe essere soggetto a oscillazioni per effetto pendolo a seguito di una caduta, gli elementi architettonici nei quali non è possibile stabilire con certezza l’idoneità alla posa di ancoraggi.

In merito a quest’ultimo aspetto, è bene organizzare fin dalla fase progettuale una campagna mirata delle indagini suppletive necessarie, quali, ad esempio, prove di estrazione per ogni tipologia di supporto di cui si hanno dubbi sull’idoneità (es. mattoni forati, calcestruzzo soggetto a carbonatazione). Inoltre, occorre considerare eventuali vincoli di tipo urbanistico sull’edificio, che non permettano la modifica del prospetto, con possibili implicazioni sulle scelte progettuali.

 

Lavori in copertura: le misure di sicurezza contro le cadute dall'alto

 

Prima del cantiere: PSC e Fascicolo

L’installazione dei dispositivi anti-caduta, sia che si tratti di un nuovo fabbricato o di una nuova copertura sia che si operi su una copertura esistente, comporta la costituzione di un cantiere, come da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in quanto si ricade nel gruppo delle opere edili e di ingegneria civile, come da Allegato X del suddetto Decreto. Pertanto, è necessario redigere piani di sicurezza specifici.

Nel caso operi un’unica impresa, è sufficiente che questa rediga un piano operativo di sicurezza (POS), con la valutazione dei rischi contestualizzata al cantiere. Nel caso, invece, operino più Imprese, è indispensabile che il committente incarichi anche il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), il quale deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera (FO). 

Il PSC contiene la valutazione dei rischi interferenziali in cantiere, ossia quei rischi che coinvolgono più imprese, a causa della loro interazione, dovuta alla loro presenza anche non contemporanea; il POS di ciascuna impresa dovrà tenere conto del PSC ed essere a esso coerente. I rischi principali sono la caduta dall’alto e la caduta di oggetti dall’alto, ma possono essere presenti ulteriori rischi, in relazione alle caratteristiche della copertura e del contesto in cui si opera. Ad esempio, nel caso di intervento su copertura esistente in amianto, è necessaria la bonifica, per prevenire la diffusione delle fibre; questa attività deve essere eseguita da un’impresa abilitata, che opererà conformemente al piano di lavoro, che deve essere presentato 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’organo di vigilanza territorialmente competente, e da questi approvato. In altri casi potrebbero essere presenti delle linee elettriche aeree che possono ostacolare le operazioni di sollevamento del materiale in quota e pertanto occorre operare a distanza di sicurezza come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. All. IX o, in alternativa, installare specifiche barriere o, se possibile, chiedere all’ente gestore la disattivazione della linea.

Il FO contiene, invece, le indicazioni per le successive manutenzioni sull’opera, riportando le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera o ausiliarie, e indicando le modalità di manutenzione in sicurezza. Nel caso delle coperture i dispositivi installati costituiscono per definizione delle misure in dotazione dell’opera, per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. Il FO deve, inoltre, contenere l’ETC, il quale è a tutti gli effetti allegato al FO [2]. 


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In cantiere: opere provvisionali e dispositivi di protezione collettiva e individuale

Conclusa la progettazione dell’intervento di adeguamento delle coperture, è necessario allestire il cantiere atto all’installazione dei sistemi anti-caduta. È bene evidenziare che l’attività di cantiere comporta rischi e conseguenti procedure ben diversi dall’attività di manutenzione che sarà posta in atto nell’opera.

Infatti, il cantiere richiede l’installazione di misure di protezione dalla caduta dall’alto che non saranno più necessarie, per interventi di manutenzione ordinaria sulla copertura, in quanto l’opera, o parte di essa, consiste nell’installazione di dispositivi permanenti. Nel caso operino più imprese, il committente incarica il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC, eventualmente adeguandolo in corso d’opera, e, se necessario, aggiorna il FO.

Il rischio di caduta dall’alto riguarda sia i bordi perimetrali sia le eventuali zone interne non pedonabili. Per quanto riguarda i bordi è necessario che tutti gli affacci sul vuoto siano protetti con normali parapetti. Sia che si operi installando un ponteggio sia che si montino dei parapetti temporanei con sistema di ancoraggio alle strutture esistenti (piastre o ganasce) essi devono essere conformi alla norma UNI 13374:2019.

Tali parapetti possono essere di classe A, B, o C, a seconda dell’altezza di caduta dalla linea di colmo a quella di gronda, e della pendenza della falda. Le suddette classi si differenziano per caratteristiche di resistenza dei montanti e per dimensioni dei correnti e delle luci intermedie. Tali considerazioni valgono anche per i parapetti degli ultimi impalcati dei ponteggi, in quanto le configurazioni riportate nelle autorizzazioni ministeriali sono adatte esclusivamente per eseguire lavori in facciata e non si considerano le forze aggiuntive che possono essere impresse da un corpo in caduta lungo la falda.

Qualora non sia possibile ricorrere a piani di lavoro completi, è necessario operare con altre attrezzature. Ad esempio, nel caso di coperture non pedonabili per le quali si prevede la sostituzione con un manto di copertura calpestabile potrebbe essere necessario operare dal basso con piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

Il rischio residuo deve essere gestito con l’adozione di DPI anti-caduta, consistenti in un’imbragatura, un punto di ancoraggio certificato e un sistema di trattenuta: quest’ultimo può essere costituito o da un cordino di trattenuta a forcella con doppio connettore (per montaggio e smontaggio di ponteggi e di parapetti a partire dal fabbricato) o da un cordino di trattenuta singolo a posizionamento regolabile con connettore (per utilizzo PLE).

In ogni caso, è bene operare sempre in completa trattenuta; nel caso del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi potrebbe essere presente un tirante d’aria sufficiente a consentire una caduta libera, ma questo implica che i DPI anti-caduta comprendano un assorbitore di energia e che sia presente in cantiere un dispositivo di recupero dell’operatore in quota, in caso di caduta e conseguente sospensione inerte. Per quanto riguarda, invece, il rischio di caduta all’interno della copertura, è necessario utilizzare dispositivi di protezione collettiva quali reti certificate o andatoie e passerelle con tavole da impalcato idoneamente fissate, gestendo il rischio residuo con DPI anti-caduta.

Per prevenire il rischio di caduta di oggetti dall’alto occorre proteggere le aree sottostanti con mantovane parasassi ancorate ai ponteggi o con reti certificate. I parapetti, inoltre, devono essere completi di tavola fermapiede.

Il costo dell’allestimento di cantiere è da considerarsi aggiuntivo a quello dell’opera e non è soggetto a ribasso d’asta. Infatti, i ponteggi, i parapetti e le andatoie, unitamente alle recinzioni di cantiere, sono per definizione degli apprestamenti, in quanto opere provvisionali finalizzate alla protezione dei lavoratori [3], che rientrano nell’apposito elenco di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. All. XV.1.; inoltre, le reti certificate e le mantovane sono da considerarsi dispositivi di protezione collettiva, nonché misure preventive e protettive anche per lavorazioni interferenti in aree sottostanti, e quindi sono da considerarsi costi di sicurezza non soggetti a ribasso per il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. All. XV. Inoltre, il nolo e l’utilizzo di PLE, sebbene non sia per definizione un costo di sicurezza, potrebbe rientrarvi in base alle scelte progettuali del CSP, in quanto tale soluzione potrebbe costituire una procedura compensativa necessaria, a fronte dell’impossibilità di installazione di dispositivi di protezione collettiva.

Infine, l’allestimento e l’esecuzione del cantiere comportano il rispetto delle misure anti-COVID, attualmente ancora in vigore, i cui costi possono essere non soggetti a ribasso, a seconda della tipologia [4][5]. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, invece, non sono un costo di sicurezza, in quanto onere di sicurezza aziendale, compreso nelle spese generali. 

 L'articolo continua...

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione


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