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Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dal CNI un’importante Linea Guida

L’obiettivo primario delle Linee guida è quello di fornire indicazioni circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera [CSE], possa svolgere l’incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci giurisprudenziali

L'obiettivo del documento fornire all'ingegnere un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008.
 
Le linee guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), approvate dal CNI nella seduta dello scorso 7 ottobre 2015, nasce da un lungo lavoro del GdL "Sicurezza" del CNI, coordinato dal consigliere Gaetano Fede, e sviluppatosi attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia.
 
Come ha spiegato direttamente l’ing. Fede, in una intervista ad INGENIO, le LG nascono da un progetto delle Federazioni degli Ordini degli  Ingegneri  della Emilia e Romagna e dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, oggetto di un confronto costruttivo con le rispettive ASL regionali .
Il documento, il cui proposito è quello di fornire utili strumenti al coordinatore per l'esecuzione per esercitare al meglio la propria funzione, è stato preso in carico dal GdL "Sicurezza" del CNI e ulteriormente sviluppato. Negli ultimi 18 mesi le LG sono state rielaborate dal GdL e arricchite con i contributi degli esperti degli Ordini di tutta Italia. La versione definitiva appena approvata dal CNI ,e presentata alla Terza giornata nazionale dell'ingegneria della Sicurezza( Roma 6/11/2015), evidenzia il ruolo di alta vigilanza del Coordinatore e contemporaneamente fornisce un prospetto di azioni utili per il corretto adempimento degli obblighi di legge.
 
Quali i punti più "delicati"?
È opportuno a tal proposito - ci ha spiegato l’ing. Fede - segnalare la difficoltà della gestione dei riferimenti ai numerosi documenti previsti dalla normativa nazionale. L'ordinamento italiano si snoda infatti nei meandri di una legislazione in continua evoluzione che nel corso del tempo ha portato alla proliferazione degli adempimenti documentali. Il GdL, preso atto del sempre più lungo elenco dei documenti relativi alla sicurezza del cantiere che nel corso del tempo stava portando le LG a snaturarsi in un compendio enciclopedico, ha optato per un semplice rimando a pochissimi riferimenti a titolo puramente esemplificativo.
Una seconda criticità è degna di nota, e riguarda l'evidenza che si è scelto di riservare alla gestione, al corretto aggiornamento e alla tracciabilità finale del Fascicolo dell'opera, un documento ancora oggi troppo trascurato, ma di notevole valenza per garantire sicurezza anche nella manutenzione a cui sarà sottoposto il manufatto negli anni.”
 
IL DOCUMENTO
OBIETTIVO. L’obiettivo primario delle Linee guida è quello di fornire indicazioni circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera [CSE], possa svolgere l’incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci giurisprudenziali.
 
IL RUOLO. Secondo il documento la funzione che ricopre il CSE è una funzione di “alta vigilanza” in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” invece spetta al datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.
Nel documento, si precisa inoltre, che tale compito non implica una costante e continua presenza in cantiere nel controllo delle singole lavorazioni in atto; risulta quindi importante, sulla base del cronoprogramma, individuare le fasi o i momenti legati a specifiche lavorazioni in cui prevedere la sua presenza.
 
Rimane in ogni caso inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle seguenti circostanze:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
f) sostanziali modifiche dell’opera.
 
COLLABORATORI. Occorre anche ricordare che nell’espletamento delle sue funzioni il CSE può avvalersi di collaboratori del proprio staff che abbiano adeguate capacità e formazione conforme all’allegato XIV del D.Lgs.81/2008, mantenendo però la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.
 
CON UN OCCHIO ALL’EUROPA. Nella redazione del documento finale, oltre a prendere in considerazione le osservazioni e i contributi forniti dagli interlocutori nazionali, si è provveduto ad analizzare alcuni aspetti virtuosi delle normative di recepimento della direttiva "cantieri" da parte di altri importanti paesi dell'Unione Europea, al fine di un allineamento con il ruolo manageriale del Coordinatore per la Sicurezza a livello europeo.
 
COMPITI E AZIONI. Cuore della guida la descrizione delle azioni a capo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Tra le prime azioni, una volta ricevuti i documenti PSC e il “fascicolo”, sarà compito del CSE effettuare un sopralluogo nel sito oggetto del cantiere in modo da verificare la documentazione ricevuta e controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). Del sopralluogo sarà opportuno lasciare traccia redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
Per le altre azioni rimandiamo alla lettura dell’intera Linea Guida.
 
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