Coordinamento in fase di progettazione tra Committente, Coordinatore e Progettista: ecco quali sono le attività
L’articolo affronta uno degli obblighi previsti per il “Coordinatore per la progettazione”, ovvero l’art. 91, comma 1, lett. b-bis): “Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1”.
Le attività di coordinamento, in fase di progettazione, con i committenti o con i Responsabili dei lavori, per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.
L’articolo affronta uno degli obblighi previsti per il “Coordinatore per la progettazione”, ovvero l’art. 91, comma 1, lett. b-bis): “Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1”. Questa attività viene spesso effettuata in modo verbale senza elaborare i cosiddetti “Atti probanti l’avvenuto coordinamento in fase di progettazione”, come a volte richiesti dagli enti preposti al controllo, in concomitanza, ad esempio, di una visita ispettiva in cantiere.
Il Coordinamento in "Fase di Progettazione”
Gli obblighi del Coordinatore per la progettazione e del Committente previsti dalla normativa
Gli obblighi del Coordinatore per la progettazione, sono quelli previsti dall’art. 91, comma 1, 2 e 2-bis, mentre gli obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori sono quelli previsti dall’art. 90, commi 1 – 11, del D. Lgs. 81/08 e s.m..
In questo articolo si mettono a fuoco alcuni obblighi delle suddette figure, rispettivamente, l’art. 91, comma 1, lett. b-bis, e l’art. 90, comma 1, del D. Lgs. 81/08 e s.m..
Obblighi del Coordinatore per la progettazione - Articolo 91, comma 1, lett. b-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m. e precisamente:
“Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1”.
Sanzioni per il coordinatore per la progettazione
> Art. 91, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 158, co. 1]
Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori - Articolo 90, comma 1, del D. Lgs. 81/08 e s.m. e precisamente:
“Il committente o il Responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. “
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.”
Sanzioni per il committente o il Responsabile dei lavori
> Art. 90, co. 1: nessuna sanzione è prevista.
Le “Misure generali di tutela” individuate dall’Articolo 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m., sono dirette essenzialmente al “Datore di lavoro”. Il riferimento dell’art. 90 all’art. 15, nasce dall’esigenza che il Committente, nell’organizzare l’esecuzione della propria opera, metta in atto quei presupposti che poi consentiranno ai Datori di lavoro delle imprese esecutrici di tutelare i propri lavoratori. Ecco che il “Coordinatore per la progettazione”, con la sua attività di coordinamento della pianificazione preventiva delle lavorazioni o delle fasi lavorative, spiana la strada al “Coordinatore per l’esecuzione” ed ai “Datori di lavoro delle imprese esecutrici”, una volta avviato il cantiere, per una completa applicazione dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’attività di coordinamento in fase di progettazione
L’attività operativa di un Coordinatore per la progettazione inizia con la conoscenza del progetto dell’opera che si andrà a realizzare. Quindi, il committente, in ottemperanza al comma 3 dell’art. 90., contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione nomina il “Coordinatore per la progettazione”. Lo scopo del legislatore è quello di far collaborare fin da subito i progettisti con il coordinatore: è buona prassi stilare un verbale per ogni incontro illustrativo dell’opera tenuto con il/i progettisti e, se presente, anche con il committente o con il responsabile dei lavori, in cui annotare le persone presenti, gli argomenti trattati, eventuali documenti consegnati, controfirmato da tutti. Questo verbale costituisce uno degli “atti probanti dell’avvenuto coordinamento del Committente o del RL”.
Al punto 1.1.1, lett. a), dell’ ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, la collaborazione tra progettisti dell’opera e coordinatore per la progettazione è stigmatizzata nella definizione di “Scelte progettuali ed organizzative”: “insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori”.
La prima riunione di coordinamento
La prima riunione di coordinamento è contestuale alla consegna, da parte del committente o del RL, del progetto, o parte di esso, relativo al contesto urbanistico, architettonico, strutturale (descrittivo), impiantistico, ecc. Si presume che siano presenti alla riunione anche uno o più progettisti che, anche se non contemplati dal D. Lgs. 81/08 ad eccezione che per i lavori pubblici, dovrebbero essere registrati nel conseguente verbale di coordinamento.
Questa è la prima attività di coordinamento in fase di progettazione: l’individuazione delle scelte architettoniche e tecniche del committente o del RL.
[...] continua la lettura nel pdf
Si ringrazia l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANIA per la gentile collaborazione
Sicurezza
Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.
Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).