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Controlli in situ delle prove di carico sui pali e micropali e Circolare n° 633/STC: considerazioni

Considerazioni sulla esclusione delle prove di carico sui pali, e micropali in situ dalla Circolare n° 633/STC.

 

Il tema delle prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, già trattato in modo evoluto dalle NTC 2018, ha avuto con la circolare del CSLLPP una importante evoluzione, avviando un dibattito che ancora non si è concluso. Pubblichiamo qui le considerazioni dell'Ing. Vincenzo Venturi, vice presidente di ALIG.

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Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

Lo scorso 3 dicembre 2019 il CSLLPP ha pubblicato la Circolare n° 633/STC contenente i requisiti che deve possedere il nuovo soggetto che è stato richiesto dall’emendamento all’art. 59 del DPR n° 380/2001 previsto dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019:

 c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

Per un maggior dettaglio sui requisiti si rimanda al chiarissimo articolo, pubblicato su questa rivista, dall'Ing. Andrea Dari, mentre nel merito dei contenuti vorrei invece proporre una riflessione sulla esclusione, operata da parte della Assemblea del CSLLPP, dei controlli in situ regolati dalla Circolare n° 633/STC delle prove di carico sui pali, e micropali.

Premetto che i laboratori che dirigo hanno già da qualche anno l’autorizzazione, ad “eseguire e certificare” le prove di carico su pali e micropali, come estensione alla più generale autorizzazione (circ. 7617/2011) di “prova facoltativa", laddove “facoltativa” è da intendersi come la facoltà del laboratorio di richiedere l’estensione nel contesto più ampio della autorizzazione principale (circ. 7617/2011).

L’autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi della circ. 7617/2011, prevede un certo numero di “prove obbligatorie” ovvero di prove che, a prescindere della “volontà” del laboratorio, devono comunque essere erogate come “servizio di pubblica utilità” ed altre “facoltative” che è il laboratorio a scegliere di inserire fra le proprie attività, le “prove facoltative” hanno, per questa ragione, le stesse procedure e regole delle “prove obbligatorie” e devono essere erogate come “servizio di pubblica utilità”.

Per quanto mi riguarda l’obbligo di far eseguire le prove da “soggetti qualificati” in possesso di specifici requisiti deve sempre derivare dalla cultura tecnica propria dei Professionisti, impegnati nel Progetto, nel Controllo della esecuzione, nel Collaudo delle strutture, e non da un mero obbligo legislativo.

Mi spiego meglio, per “rompere due cubi” è richiesto al laboratorio, che “certifica” i risultati, il possesso di una serie di requisiti, sulla qualità dei quali non mi dilungo perché sono stati ripetutamente affrontati su questa rivista, ed il possesso di detti requisiti deve garantire la qualità e quindi la precisione dei risultati proprio perchè correlabili con la “sicurezza dell’opera”.

Anche le attività sperimentali, in situ ed in laboratorio unitamente ad una serie di altri fattori, consentono di garantire la “sicurezza in esercizio” e la “pubblica incolumità”.

Bene, allora mi chiedo: le prove sui pali, ed ancora di più sui micropali e sui tiranti, che in qualche modo mi permettono di “validare” un metodo empirico o semi empirico di calcolo nel garantire la “sicurezza dell’opera” hanno forse un livello di qualità inferiore ai “due cubi” ?

La spiegazione, surreale, per il contesto in cui è stata adottata l’esclusione, è che la declaratoria dell’emendamento:

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

fa riferimento solo alle “costruzioni esistenti” e quindi i pali, i micropali ed i tiranti sui quali, nella gran parte dei casi, le prove si eseguono solo in fase di costruzione sembrerebbero avere minore importanza, nel garantire “la sicurezza dell’opera”, degli eventuali “carotaggi” prelevati dagli stessi pali in una verifica di “non conformità” di prodotto. 

Come premesso, ed a scanso di equivoci lo voglio ribadire, le mie riflessioni non rispondono ad un interesse di parte, di bottega, in quanto l’attività dei nostri laboratori non è in alcun modo  penalizzata dalla scelta operata dal CSLLPP, infatti i laboratori Sidercem, avendo richiesto al CSLLPP/STC, oltre 10 anni fa, “l’autorizzazione in estensione”, hanno fin da allora deciso, a prescindere dalla cogenza,  di garantire comunque ai propri Committenti la qualità e l’indipendenza del servizio, di assicurare la taratura e l’efficienza delle attrezzature, di prevedere la formazione, certificata, del personale e, non meno importante, di provvedere alla corretta gestione degli archivi per un periodo non inferiore a dieci anni.

Per tutto ciò le motivazioni, che mi hanno determinato a condividere le perplessità che ho fin qui sintetizzato, vorrei fossero ricondotte più ad un approccio di tipo culturale e deontologico che non a considerazioni commerciali.

Per concludere, pur apprezzando il notevole sforzo che il STC ha fatto, riuscendo a rispettare i tempi, ristretti, imposti dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, ritengo che sarebbe stato opportuno che anche le prove sui pali, sui micropali e sui tiranti fossero considerate con lo stesso livello di qualità dei controlli non distruttivi contemplati dalla Circolare n° 633/STC.

La Circolare dovrebbe infatti regolamentare tutte le attività sperimentali, propedeutiche alla diagnosi strutturale, necessarie per accertare la qualità dei prodotti strutturali, indispensabili per determinare la capacità di prestazione delle strutture, nuove ed esistenti, proprio perché tutte le attività sperimentali sono coerenti, fra loro, nel garantire la sicurezza di esercizio e la pubblica incolumità.

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