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Contributo integrativo per professionisti tecnici: condizioni e termine ultimo per il versamento

Gli ingegneri e architetti titolari di partita IVA ma non iscritti a Inarcassa devono applicare e versare una maggiorazione del 4% sui corrispettivi professionali IVA. Il pagamento del contributo integrativo va effettuato entro il 31 agosto (2 settembre se festivo), e la comunicazione del reddito professionale tramite Inarcassa On Line entro il 31 ottobre.

Deduzione del contributo integrativo: normative e tempistiche

Il contributo integrativo del 4% può essere dedotto nell’anno in cui viene effettuato il pagamento della fattura emessa da ingegneri, architetti o società per servizi professionali. Per beneficiare di questa deduzione, è fondamentale che:

  • La fattura deve esporre chiaramente l’addebito del contributo integrativo.
  • Il pagamento della fattura deve essere effettivamente effettuato.
  • La deduzione può essere effettuata solo fino all'importo del contributo lordo annuale dovuto e deve essere indicata nella dichiarazione annuale. 
  • Non è possibile trasferire o riportare la deduzione agli anni successivi.

   

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É possibile presentare la dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari riferita al 2023 all'apposita pagina dedicata di Inarcassa. Solo in via telematica entro il giorno 31 ottobre 2024. Di seguito tutte le informazioni utili per i professionisti per sapere come procedere.

  

Tempistiche di deduzione

  • Fattura e pagamento nello stesso anno: Se la fattura viene emessa e pagata nello stesso anno, il contributo integrativo può essere dedotto nella dichiarazione annuale dell’anno stesso.
  • Fattura nell’anno precedente e pagamento nell'anno successivo: Se la fattura è del 2023 ma il pagamento avviene nel 2024, la deduzione sarà applicabile nella dichiarazione del 2024, presentata nel 2025.

Tre esempi:

  • Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento della stessa (comprensiva del contributo integrativo) nel 2023 -> il contributo integrativo potrà essere portato in deduzione nel 2024, in sede di compilazione della comunicazione annuale obbligatoria 2023 (anno di riferimento della dichiarazione).
  • Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento della stessa (comprensiva del contributo integrativo) nel 2024 -> il contributo integrativo potrà essere portato in deduzione nel 2025 in sede di compilazione della comunicazione annuale 2024 (anno di riferimento della dichiarazione).
  • Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento del contributo integrativo al collaboratore nello stesso anno pari a € 1.000,00 -> se il contributo dovuto dal dichiarante è pari a euro 500,00, la deduzione sarà possibile nell’anno di dichiarazione 2023 solamente per tale importo; la differenza di contributo integrativo corrisposta al collaboratore (pari a € 500,00) non potrà essere utilizzata per la deduzione in anni successivi.  

Da un punto di vista pratico, la deduzione del contributo integrativo è dunque consentita al verificarsi dei seguenti due presupposti (entrambi necessari):

  • la ricezione della fattura passiva da cui risulti l’addebito della maggiorazione percentuale del 4% (contributo integrativo);
  • l’effettivo pagamento del corrispettivo che determina sia l’insorgenza della facoltà di portare in deduzione il contributo addebitato in fattura e corrisposto al prestatore/collaboratore, sia l’anno in cui gli importi versati possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Contributi dovuti dai non iscritti a Inarcassa

Gli ingegneri e architetti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, ma non iscritti a Inarcassa (perché coperti da altra forma di previdenza obbligatoria), devono applicare una maggiorazione del 4% sui corrispettivi del volume d’affari professionale IVA e versare tale importo ad Inarcassa. Questa maggiorazione, chiamata contributo integrativo, è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

  

Dettagli importanti: pagamento contributo entro il 2 settembre

  • Versamento proporzionale: se il professionista lavora in forma associata o come parte di una società di professionisti, deve versare il contributo integrativo sulla propria quota di competenza.
  • Libero professionista con gestione separata INPS: Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS possono addebitare il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, in conformità con l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.

Il contributo integrativo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. Se il 31 agosto è festivo, il termine è posticipato al 2 settembre.

Il pagamento deve essere effettuato tramite l’avviso di pagamento PagoPA, generabile su Inarcassa On Line nella sezione 'Adempimenti >> Calcolo contributo' oppure al termine della procedura di invio telematico anticipato della dichiarazione.

   

Comunicazione annuale e obblighi fiscali

I professionisti iscritti all'Albo e titolari di partita IVA, indipendentemente dalla loro iscrizione a Inarcassa, devono presentare la comunicazione annuale del reddito professionale e del volume d’affari tramite Inarcassa On Line entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. In questa comunicazione devono essere inclusi anche i dati aggiornati dell’indirizzo PEC.

  • Modulistica e documentazione: è fondamentale compilare correttamente il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali è stato corrisposto il contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione annulla la possibilità di deduzione.
  • Verifica e controllo: i professionisti dovrebbero verificare la completezza e la correttezza delle fatture e dei pagamenti effettuati per evitare problemi durante la fase di dichiarazione e deduzione.

Con questa guida, i professionisti possono navigare più agevolmente le complessità legate alla deduzione e al versamento del contributo integrativo, garantendo la conformità alle normative e ottimizzando i benefici fiscali disponibili.

  

Fonte: INARCASSA

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